LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16154-2020 proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato FONDERICO BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI, 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO BASILE;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 211/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 04/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza del 4.12.19, la Corte d’Appello di Potenza ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dal geom. S.G. avverso la cartella con la quale la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri aveva chiesto contributi, sanzioni ed interessi per l’anno 2013 durante i quali il contribuente aveva svolto attività di geometra senza essere iscritto alla cassa;
in particolare, la corte territoriale ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 5375 del 2019 nel punto in cui è stata ritenuta illegittima la previsione statutaria contenuta nel Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2003, art. 3, comma 1, là dove prevede l’iscrizione alla Cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all’albo;
la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi professionisti sulla base di due motivi;
S.G. ha resistito con controricorso;
Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva;
e’ stata notificata proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione per l’adunanza odierna;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN FATTO
che:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e o falsa applicazione della L. n. 37 del 1967, art. 1, della L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 22, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 e ss., e dello Statuto della Cassa, art. 5, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il requisito per l’insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa fosse costituito dall’esercizio continuativo della libera professione e non riguardasse, di contro, tutti i geometri iscritti all’albo professionale;
con il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 e ss., della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 (come modificato e interpretato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488); si critica la tesi espressa nel provvedimento impugnato – secondo cui la Cassa avrebbe violato i limiti al potere regolamentare ad essa delegato dal D.Lgs. n. 509 del 1994, e, successivamente, dalla L. n. 335 del 1995 – proponendo una diversa lettura della sostanziale delegificazione attuata dai provvedimenti legislativi sopra richiamati, i quali hanno introdotto il criterio secondo cui condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di contribuzione minima ai fini previdenziali è la sua volontaria iscrizione all’albo, essendo irrilevante a tali fini la natura occasionale dell’esercizio della libera professione da parte dell’interessato;
i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, meritano accoglimento, dandosi atto dell’errore materiale contenuto nella proposta che pur rimanda al precedente di questa Corte n. 4568 del 2021;
tale sentenza (seguita da ultimo, Cass. n. 26633 del 2021; Cass. n. 23631 del 2021; Cass. n. 26630 del 2021) ha affermato il principio di diritto, al quale va in questa sede data continuità, secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
e’ opportuno chiarire, anche a fronte dei contenuti della memoria depositata dal controricorrente, il percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 5375 del 2019, richiamata dalla sentenza impugnata, sino alle ultime pronunce appena citate, sulla questione oggetto del presente giudizio;
la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nel Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2003, art. 3, comma 1, (nella parte in cui prevede l’iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all’albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta in effetti consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione che, con la citata Cass. n. 4569 del 2021 e le successive ordinanze, ha precisato che:
– già L. 4 febbraio 1967, n. 37 (titolata “Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, aveva previsto l’obbligo di iscrizione alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, di tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri;
– la L. 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all’art. 22, tra gli iscritti all’albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa;
– nel sistema di tale ultima legge, l’occasionalità dell’attività svolta dall’iscritto all’albo rilevava ai fini dell’esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del citato art. 22, comma 7), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10);
in tale contesto legale, l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima;
– nell’esercizio del potere regolamentare la Cassa a decorrere al 2003 ha ribadito l’automatismo di iscrizione di cui alla Legge del 1967 e specificato che l’obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negativi;
alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, la quale esaminerà la fattispecie alla luce degli indicati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022