Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4865 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7699-2020 proposto da:

M.A., domiciliata presso la cancelleria della CORTE Dl CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA DEL PRETE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso il decreto di omologa RG 4739/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositato il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 23.1.20 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha omologato l’accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto in favore dell’assistita in epigrafe il possesso delle condizioni sanitarie per beneficiara dell’indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e condannato l’INPS al pagamento di spese per Euro 1000.

Avverso tale decreto ricorre l’assistita per un motivo, che lamenta liquidazione delle spese sotto i minimi. L’INPS ha depositato delega per la discussione.

Il motivo è manifestamente infondato, essendo state liquidate le spese nei minimi di legge.

Come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante Cass. sez. VI-L n. 22246 del 2019), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dell’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, 2 RG. n. 9878/2018 se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4).

Nulla per spese, non avendo l’Istituto svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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