LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12464-2020 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA ANTETOMASO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GRANDE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 128/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23.10.19 il tribunale di Vasto ha dichiarato illegittima la revoca dell’assegno già in godimento da parte dell’assistito in epigrafe e riconosciuto un’invalidità del 100% dalla revisione, con condanna dell’INPS al pagamento di Euro 1.500 per spese.
Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo, che lamenta liquidazione delle spese sotto i minimi. L’INPS ha depositato delega per la discussione.
Il motivo risulta meritevole di accoglimento, avendo in effetti il tribunale proceduto alla liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014.
Come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante Cass. sez. VI-L n. 22246 del 2019), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, 2 RG. n. 9878/2018 se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n, 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50, per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4), va determinato in Euro 3.162,00.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altro giudice del medesimo tribunale anche per la liquidazione delle spsese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del medesimo tribunale anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022