LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1808-2020 proposto da:
C.L., CA.VA., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMPIERO PALTRINIERI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1040/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. C.L. e Ca.Va. impugnavano l’avviso di liquidazione, notificato in data *****, con il quale l’Ufficio provvedeva a recuperare le maggiori imposte del registro, ipotecaria e catastale relative ad accordi di divisione intervenuti tra i contribuenti aventi ad oggetto una pluralità di immobili, in particolare accanto alla tassazione prevista per i negozi di divisione ereditaria aventi natura dichiarativa, veniva altresì applicata l’imposta dovuta per gli atti traslativi in ragione delle pluralità delle masse coinvolte nell’operazione complessivamente realizzata; l’Amministrazione Finanziaria negava inoltre l’applicabilità, rispetto alla fattispecie concreta, della norma di favore di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 4.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso; sull’impugnazione dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello aderendo all’interpretazione dell’Ufficio sulla mancata applicazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 4.
3. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di un motivo. L’Ufficio si è costituito depositando controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c.. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo denunciano i contribuenti la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dalla predetta disposizione, non rileva l’ultima successione ereditaria tra C.O. e la di lei figlia Ca.Va., sicché l’ultimo titolo di acquisto dell’intero complesso immobiliare sarebbe costituito dalla successione ereditaria dei germani C.L. e C.O. alla loro madre I..
2. La causa, avuto riguardo alle questioni giuridiche ad essa correlate, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
PQM
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022