LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3547-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GA OPERATIONS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA ORSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO BRUNO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 752/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 17/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la società contribuente impugnava un atto di contestazione della sanzione amminsitrativa di 33mila Euro (30mila Euro minimo della sanzione prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, maggiorata del 10% in considerazione dei precedenti fiscali della società) per aver dichiarato la voce doganale relativa alle calzature con tomaia in cuoio (cui corrisponde un dazio dell’8%) anziché calzature con tomaia in materia tessile (cui corrisponde un dazio del 17%);
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente annullando la maggiorazione del 10% in ragione dell’atteggiamento collaborativo della società contribuente e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello della parte contribuente, determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 Euro) affermando che la sanzione prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell’Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni.
L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, secondo cui se i diritti di confine evasi sono pari o superiori a 4000 Euro, come nel caso di specie e come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, si applica una sanzione non inferiore a 30mila Euro: nella specie la Commissione Tributaria Regionale ha arbitrariamente ridotto la sanzione affermando così di adeguarsi al principio di proporzionalità, così da un lato violando suddetta norma e dall’altro non riconoscendo che sempre la suddetta norma prevede un minimo e un massimo di sanzione amministrativa cosicché il giudice ben avrebbe potuto gradare la sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità.
Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022