LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4729-2020 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DEI CAS;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA. DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4426/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente impugnava un provvedimento di irrogazione di sanzioni del 21 maggio 2018 in merito ad una violazione doganale avvenuta nel 2015 (accertata in seguito ad una perquisizione domiciliare avvenuta in data 17 giugno 2015 nell’ambito di un procedimento penale successivamente archiviato, perquisizione nell’ambito della quale venivano rinvenuti, nell’abitazione del contribuente, una collana di perle, un orologio Rolex e un orologio Cartier, tutta merce acquistata in Svizzera e non denunciata alla dogana);
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane affermando che i beni oggetto di contestazione sono stati rinvenuti nell’ambito di una perquisizione in una cassaforte dell’abitazione del contribuente, senza che fosse stata data prova di quando fossero stati immessi in consumo nel territorio doganale, non potendosi fare riferimento alla documentazione sull’origine della provenienza, che può avere rilievo in un processo penale ma non certo nel processo tributario ove tali date non possono essere riscontrate nella contabilità generale dei fornitori degli articoli sequestrati e in quelle delle banche di quest’ultimi e del contribuente, sicché non vi è prova della data di acquisizione della proprietà di tali beni e lo stesso dicasi per la prova di immissione al consumo domestico che non è stato possibile accertare cosicché l’obbligazione tributaria nasce, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 36, al momento in cui il fatto è accertato e cioè il 17 giugno 2015, momento del ritrovamento della merce da parte della Guardia di finanza e pertanto l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali non si è prescritta e conseguentemente è pienamente legittimo il provvedimento impugnato emesso il 21 maggio 2018.
Il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle dogane si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 43 del 1973, artt. 36 e 84, nel testo modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 60, sul punto relativo alla decorrenza della prescrizione triennale dei diritti doganali in quanto il termine prescrizionale di tre anni per le violazioni doganali inizia a decorrere dal momento in cui la merce sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti termine che non può che farsi decorrere, in assenza di altri elementi, che dalla data del loro acquisto (avvenuto nel 2000 per l’orologio Rolex, nel 2005 per la collana di perle e nel 2011 per l’orologio Cartier, cosicché per tutti e tre i suddetti beni sarebbe decorso il termine triennale di prescrizione dal momento che il provvedimento è stato notificato nel 2018).
Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022