Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4881 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11976-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SITAF SRL, POLYPHOTO SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5355/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

le società contribuenti impugnavano l’avviso di accertamento e l’invito di pagamento, loro notificati nel 2017, concernenti una bolletta di importazione relativa alla importazione dalla Cina di fotocamere digitali compatte “Polaroid” ritenendo l’Ufficio che le merci avrebbero dovuto essere qualificate come videocamere digitali (con un dazio al 14 %) e non come fotocamere digitali (con un dazio allo 0 %);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle dogane affermando che le merci in questione sono fotocamere digitali (ed è questo il loro ruolo essenziale) a cui è stata aggiunta la funzione video, che riveste un ruolo sussidiario dal momento che un apparecchio, per poter essere classificato come fotocamera digitale, deve essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna che su supporti esterni e utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video e nessuna di queste caratteristiche è presente negli apparecchi in discussione.

L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre le società contribuenti si costituivano con controricorso e in prossimità dell’udienza insistevano perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento UE 8.8.2014 n. 876/2014 in quanto le merci in questioni sarebbero delle action-cam la cui voce doganale più adatta è la n. 8525809900 (videocamere digitali) in ragione di un obiettivo ultragrandangolare, di una interfaccia micro USB, di alloggiamento per scheda micro SD.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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