Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4883 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24829-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGLI IESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALI DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO ZOLI, ENRICO MARIA DANIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2543/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO,, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

IN FATTO E IN DIRITTO L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro V.C.F., avverso la sentenza della CTR Lazio che, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha riformato la sentenza della CTP di Frosinone che aveva annullato parzialmente l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio per il recupero a tassazione di maggiori imposte per l’anno 2007 a seguito di controlli finanziari nei confronti del V. e della Real Estate Tecnology S.r.l. di cui quest’ultimo era socio.

In particolare, la CTR ha ritenuto che l’atto impositivo fosse stato notificato al contribuente iscritto all’AIRE in data 3.01.2014, oltre il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata – 2008 -.

L’intimato si è costituito con controricorso.

La causa va rimessa a nuovo ruolo in attesa della definizione di questione omologa, rimessa in atto all’esame delle S.U. (Cass. n. 15545/2021).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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