LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5390-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 200, presso lo studio dell’avvocato ANDREA QUATTROCCHI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4829/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di L.L. di avviso di accertamento per estimi catastali di due immobili siti in Roma, in comproprietà per metà quota del L., siti in microzona 1, centro storico, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 29 luglio 2016 (la ricorrente Agenzia non riporta la data di notifica dell’appello). La CTR, in particolare, ha rilevato che l’Ufficio ha depositato soltanto due fogli contenenti un elenco di codici di raccomandate e destinatari recanti in calce il timbro di Nexive s.p.a. e data non chiaramente leggibile, ritenendo che tale documento non assuma alcun valore di prova in ordine alla spedizione tempestiva dell’appello, e non essendo inoltre stata neanche fornita prova dell’esatta data di ricezione del gravame al contribuente.
Il contribuente, costituito in appello, si costituisce con controricorso nel presente giudizio.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 149 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
3. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
3.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al C.d.S. (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. n. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).
3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
4. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, (ovvero dalla data di costituzione dell’appellato, se nei termini per la proposizione dell’appello).
Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).
Tale accertamento, riqualificando il motivo come error in procedendo, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 51.
Verificati gli atti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si evidenzia infatti che non è leggibile la data dell’invio della raccomandata da parte di Nexive spa, contenente l’atto di appello, depositato alla CTR il 23.3. 2017 (e quindi tardivamente rispetto alla data di deposito della sentenza della CTP di Roma, dep. il 29 luglio 2016). Pertanto, posto che l’Agenzia di posta privata non ha poteri certificativi (v. SU n. 299/2020), va rilevato che la data di spedizione non è idonea a dimostrare la tempestività dell’impugnazione, per cui, in mancanza della data di ricezione del gravame da parte del contribuente (costituitosi in appello con controdeduzioni il 28.4.2017), non risulta provata la tempestività dell’appello, come erroneamente accertato dalla CTR.
Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022
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