Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4888 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3580-2021 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CROTONE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 26/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da O.I., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato costretto a lasciare la Nigeria all’età di 27 anni perché, dopo essere stato adottato da bambino, non aveva potuto integrarsi nel suo villaggio, dove gli anziani lo consideravano uno straniero ed erano giunti a minacciarlo di morte, riuscendo a salvarsi, solo grazie alla Polizia.

Secondo la Corte d’appello, il racconto del richiedente è ostativo all’accoglimento della domanda di protezione, poiché egli aveva riconosciuto di essere stato soccorso dalla Polizia nigeriana e ciò implicava che lo Stato fosse funzionante, oltre al fatto che l’accertamento del tribunale sulla non criticità dell’Ebonyi State era corretto ed il richiedente, in sostanza, era un migrante economico. La Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, sul rigetto della protezione sussidiaria e umanitaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione di legge, perché il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità; (iii) sotto un terzo profilo, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza risulta congruamente motivata su tutte le domande proposte.

Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente censura il giudizio di non credibilità, laddove il ricorrente è stato ritenuto sostanzialmente credibile, inoltre, contesta in maniera generica l’accertamento di fatto sulla situazione generale della zona di provenienza del ricorrente.

Il terzo motivo è inammissibile, perché in riferimento al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, il motivo si consuma in motivazioni generiche, senza censurare nessun specifico passaggio motivazionale.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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