Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.4915 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 37727/19 proposto da:

Avv. M.A., elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC alessandramoroni.firenze.pecavvocati.it, difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

eredi di G.F.; Me.Sa.;

Me.St.Gi.;

– intimati –

per la revocazione della ordinanza di questa Corte 26.4.2019 n. 11328;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. M.A. ha impugnato per revocazione l’ordinanza di questa Corte 26 aprile 2019 n. 11328.

E’ impossibile esporre quali fossero i fatti del giudizio concluso dall’ordinanza di cui si chiede la revocazione, a causa della totale incomprensibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per più ragioni: sia per la totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3; sia per la totale incomprensibilità delle censure poste a fondamento dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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