LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 543/2021 proposto da:
S.B., elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 16/03/2020;
nonché
S.B., elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 10/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
Il Giudice di pace di Torino, con decreto del 16 marzo 2020, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di S.B., nato in *****, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri ***** emesso dal Questore di Torino, ravvisando la ricorrenza dei presupposti D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
Successivamente, il Giudice di Pace di Torino, con Decreto 10 aprile 2020, ha prorogato il periodo di trattenimento dello stesso cittadino extra comunitario presso il Centro di ***** per ulteriori trenta giorni ed ha giustificato la proroga alla luce della richiesta di procedere al reperimento di un vettore per il rimpatrio.
Avverso gli anzidetti decreti S.B. ha proposto separati ricorsi riuniti, ciascuno affidato a due motivi. Ha depositato altresì memoria.
L’amministrazione è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1.1. Il primo ricorso, avverso il provvedimento concernente la convalida del trattenimento, è articolato in due motivi, trattati congiuntamente dal ricorrente che deduce (primo) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111 Cost., comma 6, nonché la motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento e (secondo) l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla documentata sospensione dei trasporti anche marittimi per l’Albania a causa della pandemia.
1.2. La censura che prospetta il difetto assoluto di motivazione è infondata.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Giudice di pace ha esaminato la deduzione difensiva concernente la impossibilità di eseguire il rimpatrio entro i termini del trattenimento, a causa della chiusura dei voli per l’Albania e la ha respinta, osservando che ciò non escludeva la possibilità di eseguire il rimpatrio via mare: la motivazione non può, pertanto, essere ritenuta apparente, senza che assuma rilievo un eventuale profilo di insufficienza della stessa – rispetto alla questione della chiusura delle linee di collegamento marittime – perché non censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. U. 8053/2014, 8054/2014; Cass. Sez. U. n. 33017/2018).
1.3. Risulta, invece, inammissibile la censura per omesso esame di fatto decisivo, attesa la non decisività della dedotta chiusura del traffico sia aereo che marittimo, in considerazione della mancata indicazione di elementi sicuri per stabilire ex ante, alla data della convalida, se la durata della chiusura si sarebbe protratta per tutto il periodo di trattenimento consentito.
2.1. Il secondo ricorso, avverso il provvedimento di proroga del trattenimento, è articolato in due motivi.
2.2. Con il primo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111 Cost., comma 6, nonché la illegittimità della proroga del trattenimento per assenza dei presupposti normativi, stante la mancanza di prospettive ragionevoli di esecuzione del rimpatrio che avrebbe imposto l’immediato rilascio del trattenuto. Nella specie la difesa aveva fatto presente che la chiusura delle frontiere con l’Albania era stata disposta a tempo indeterminato, onde una concreta prospettiva di eseguire il rimpatrio non era sussistente.
Il motivo, concernente la effettiva possibilità di esecuzione del rimpatrio entro tempi ragionevoli è inammissibile perché presuppone accertamenti di fatto, quanto alla concreta durata dell’interruzione dei voli con l’Albania, non effettuati nel giudizio di merito e non effettuabili nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie, il Giudice di pace ha, infatti, accertato in fatto, confermando l’assunto della questura, che “l’interdizione dei voli è temporanea e la permanenza (nel CPR del trattenuto: n.d.r.) potrebbe protrarsi fino a settembre”; a tale accertamento il ricorrente contrappone una diversa realtà effettuale, ossia il carattere non temporaneo, bensì a tempo indeterminato della chiusura delle frontiere, che tuttavia il giudice di legittimità non può accertare.
2.3. Con il secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4 e 5, art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111 Cost., comma 6, nonché la nullità del provvedimento per motivazione contraddittoria, illogica e apparente per mera adesione alla tesi della P.A..
Il motivo è infondato perché il Giudice di pace, al netto di qualche improprietà espressiva e della sintetica formulazione, ha inteso fare sua la tesi della Questura secondo cui, come si è già osservato, “l’interdizione dei voli è temporanea e la permanenza potrebbe protrarsi fino a settembre”, vale adire che vi era ancora la possibilità, atteso il carattere temporaneo della impossibilità di esecuzione del rimpatrio, di eseguire quest’ultimo entro il limite temporale consentito del trattenimento, e ciò esclude la ricorrenza della nullità denunciata.
3. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
– Rigetta entrambi i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022