LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 568/2021 proposto da:
J.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Narciso Ricotta, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura della Provincia di Macerata;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MACERATA, depositata il 26/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
Con decreto del 18 marzo 2017 il Prefetto di Macerata aveva ordinato l’espulsione di J.A., cittadino extracomunitario nato in *****, con partenza volontaria con concessione di trenta giorni per l’esecuzione.
Il Giudice di pace di Macerata, adito dallo straniero, ha respinto l’impugnazione sulla considerazione che la domanda di protezione avanzata da J.A. era stata respinta e non vi erano giustificati motivi per la sua permanenza nel territorio italiano.
J.A. ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria. L’intimata Prefettura non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e succ. mod.
Il ricorrente si duole che non si sia tenuto conto della circostanza che il decreto di espulsione era stato emesso dopo due anni dalla scadenza del permesso di soggiorno, circostanza, a suo dire sintomatica in carenza di interesse e che non si sia preso atto che egli aveva presentato ricorso al TAR il diniego del rilascio del permesso di soggiorno ed il giudizio era pendente. Nega la ricorrenza di alcun presupposto di pericolosità sociale.
Il motivo è inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, è inteso a pervenire ad una rivalutazione del merito, senza peraltro assolvere al dovere di specificità ex art. 366 c.p.c., atteso che il decreto di espulsione, oggetto del giudizio, non è trascritto nemmeno per stralci, necessari ad apprezzare la doglianza.
Va, pertanto, ribadito che in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenzà del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo.
Ne consegue che il lasso temporale intercorso tra il momento in cui è stata respinta la domanda di permesso di soggiorno e quello in cui è stato emesso il decreto di espulsione è irrilevante, costituendo presupposto sufficiente l’assenza del permesso in questione.
Va, inoltre, rimarcato, che “In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione” (Cass. n. 12976 del 22/06/2016; Cass. n. 18788 del 10/09/2020).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata Prefettura.
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022