LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15922/2017 R.G. proposto da:
S.A., e S.E., rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Assennato, e Massimiliano Pucci, con domicilio eletto in Roma, Via Carlo Poma n. 2;
– ricorrenti –
contro
MARINA DI VERBELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Adamo de Rinaldis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via degli Scipioni n. 268/A;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4612/2016, pubblicata in data 14.12.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.1.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
B.M. e S.A. hanno adito il tribunale di Varese, esponendo di aver sottoscritto un modulo di acquisto predisposto dalla Verbella Yachting s.r.l. (ora Marina di Verbella s.r.l.), avente ad oggetto un’imbarcazione tipo Sessa Key Largo 36, modello 2009, per il prezzo di Euro 351072,00, da versare in parte in contanti ed il residuo mediante cessione del leasing finanziario (di cui era firmatario anche S.A.), contratto per l’acquisto di una diversa imbarcazione (tipo Sealine F. 42/5).
Hanno chiesto di dichiarare la nullità del contratto per contrasto con le disposizioni del codice del consumo e, in subordine, la risoluzione della vendita per la mancanza – nel bene – delle qualità promesse.
Si è costituita la Marina di Verbella, eccependo il difetto di legittimazione attiva di S.A. e lamentando che B.M. si era ingiustificatamente rifiutata di ricevere la consegna dell’imbarcazione, lasciando vanamente decorrere il termine di adempimento fissato con la diffida comunicata in data 23.4.2009, per cui il contratto si era risolto di diritto e legittimamente l’imbarcazione era stata venduta a terzi.
Esaurita l’istruttoria, il tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di S.A., che non aveva sottoscritto la proposta di acquisto, ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, condannando la Marina di Verbella a restituire l’importo di Euro 45.230,40 ai sensi dell’art. 1227 c.c., per aver venduto il bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
La sentenza, impugnata da entrambe le parti, è stata parzialmente riformata in appello.
Anche la Corte territoriale di Milano ha ritenuto che la vendita fosse stata regolarmente conclusa sulla base di una valida proposta formulata da B.M., contenuta in un formulario predisposto dalla società venditrice, ed ha altresì stabilito che l’oggetto del trasferimento rispondeva ai requisiti previsti dall’art. 1346 c.c..
Ha respinto l’eccezione di nullità del contratto per contrasto con la disciplina del codice del consumo, evidenziando, in particolare, come l’attrice non avesse neppure individuato le clausole asseritamente vessatorie, precisando inoltre che non è previsto un numero massimo di clausole nulle superato il quale diviene invalido l’intero contratto, e che, nello specifico, non vi era prova che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le condizioni asseritamente vessatorie.
Infine, secondo il giudice distrettuale, la presenza sull’imbarcazione di tre motori (in luogo dei due pattuiti) non giustificava la risoluzione del contratto, trattandosi di difformità che non attingeva le qualità essenziali del bene, che non comprometteva il corretto funzionamento dell’imbarcazione e che era ovviabile con un intervento non comportante danni al bene.
Infine, in accoglimento dell’appello incidentale, ha escluso che la Marina di Verbella fosse responsabile – ai sensi dell’art. 1227 c.c. per aver venduto il bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato, osservando che l’imbarcazione era stata inizialmente offerta al prezzo di Euro 300.000 e che la cessione per l’importo di Euro 220.800,00 si era resa necessaria per mancanza di acquirenti e per l’approssimarsi della stagione estiva, che avrebbe ancor più ridotto le opportunità di vendita, rendendo concreta un’ulteriore svalutazione del bene ed esponendo la società al rischio di dover sostenere rilevanti costi di manutenzione.
La cassazione della sentenza è chiesta da A. ed S.E., eredi di B.M., con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
La Marina di Verbella resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 3,33,36, artt. 1175,1325,1326,1329,1337,1341,1342,1344,1362,1366,1375,1418,1419,1454,1455,1458,1467,1497 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la sottoscrizione del modulo predisposto dalla società venditrice non poteva configurare una valida proposta di acquisto accettata dalla società venditrice, contenendo una molteplicità di clausole contrarie alle disposizioni del codice del consumo, tale da determinare un rilevante squilibrio tra i contraenti.
Dovevano, in particolare, considerarsi vessatorie le pattuizioni: a) che prevedevano la irrevocabilità della proposta senza fissazione di un termine (art. 11 del contratto); b) che consentivano il ricorso al giudice solo alla società, rimettendo agli arbitri le controversie proposte dall’acquirente (art. 16); c) che contemplavano una deroga al foro esclusivo del consumatore (art. 17); d) che consentivano alla società di consegnare un bene diverso da quello pattuito, per silenzio assenso del compratore, o ad apportare variazioni al contratto (artt. 2 e 3); e) che contenevano un rinvio alle condizioni generali di contratto, prevedendo una proposta senza riserve e l’accettazione incondizionata di clausole che, attingendo il contenuto dell’accordo, rendevano invalido l’intero contratto.
Secondo la ricorrente, le clausole impugnate erano state, inoltre, specificamente indicate nelle missive inviate alla società venditrice ed allegate al fascicolo di parte.
Il motivo non può essere condiviso.
In primo luogo, come ha osservato la sentenza impugnata, l’acquirente, pur lamentando la vessatorietà delle condizioni contenute nella proposta di acquisto (predisposta dalla società venditrice), si era limitata a denunciarne la contrarietà alle disposizioni del codice del consumo, senza individuare le clausole in contestazione, omissione che non poteva ritenersi superata dal fatto che – come è sottolineato nel controricorso – tale specificazione era invece contenuta nelle missive allegate alla produzione di parte (missive che, peraltro, il ricorso si limita a richiamare in modo del tutto generico, senza neppure riprodurre il contenuto delle lettere di contestazione inviate alla venditrice, cui, per la natura del vizio denunciato, questa Corte non ha accesso diretto).
L’acquirente, che aveva proposto una domanda di nullità della vendita per violazione delle disposizioni del codice del consumo, non poteva ritenersi assolta dall’onere di individuare le clausole impugnate e di esporre le ragioni di invalidità, essendo tenuta – per principio generale – ad indicare in maniera compiuta le circostanze di fatto e gli elementi in diritto costituenti la ragioni della domanda. Non era affatto sufficiente una generica denuncia di vessatorietà dell’intero contratto, senza individuare quali pattuizioni avessero determinato a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dall’accordo (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33), né poteva rimettersi al giudice il compito di selezionare tra le molteplici condizioni di contratto, quelle da sottoporre al controllo di vessatorietà, benché l’inefficacia delle pattuizioni, per contrarietà alle previsioni del codice del consumo, fosse rilevabile d’ufficio (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 36, comma 3).
1.1. La dichiarata insussistenza di un numero massimo di clausole vessatorie, superato il quale il contratto sarebbe stato travolto nella sua interezza, è conclusione esente da vizi logico- giuridici.
Con statuizione in fatto, che resta insindacabile in questa sede, la pronuncia impugnata ha ritenuto validamente perfezionato l’accordo mediante lo scambio di proposta ed accettazione conformi, precisando anche che l’oggetto del contratto era determinabile. Quindi, essendosi formato il consenso sugli elementi essenziali (art. 1235 c.c.), l’eventuale vessatorietà anche di tutte le clausole aggiuntive – ivi inclusa quella comportante l’automatica approvazione delle pattuizioni contenute nel modulo predisposto poteva dar luogo solo ad un’ipotesi di nullità parziale, non già inficiare in toto la validità del contratto.
Parimenti, la riserva, a favore della venditrice, dello ius variandi e la possibilità di fornire un bene diverso da quello promesso (artt. 2 e 3 delle condizioni generali), ove ritenuta vessatoria e quindi inefficace (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. m)), lasciava persistere l’obbligo di venditrice di fornire il bene originariamente richiesto dall’acquirente, senza perciò far venir meno i requisiti di determinazione o determinabilità dell’oggetto richiesti dall’art. 1346 c.c..
La stessa accettazione in blocco delle condizioni generali, pur completando sotto il profilo contenutistico l’assetto di interessi concepito dalle parti, non poteva minare in radice la validità del contratto nel suo complesso.
Accertato il valido perfezionamento dell’accordo sugli elementi essenziali dello scambio, la invalidità dell’intero contratto poteva dipendere esclusivamente dalla prova che le parti non avrebbero concluso la vendita in assenza delle pattuizioni vessatorie, circostanza quest’ultima che la Corte ha ritenuto indimostrata e che il ricorso non si fa carico minimamente di confutare.
La censura non si confronta – difatti – con il rilievo, operato dalla Corte di merito, circa la totale assenza di prova delle condizioni che potevano determinare l’estensione della nullità parziale all’intero contratto (art. 1419 c.c.), assunto quest’ultimo costituente un’ulteriore ed autonoma ratio decidendi, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, e che era onere dei ricorrenti censurare specificamente, restando priva di effetto la mera elencazione delle pattuizioni vessatorie contenuta alle pagg. 13 e 14 del ricorso (Cass.2108/2012; Cass. 9752/2017; Cass. 18119/2020).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175,1227,1342,1344,1362,1366,1375,1454,1455,1458,1467,1497 c.c., art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 sostenendo che la Marina di Verbella era chiaramente inadempiente per aver alienato un bene diverso da quello promesso, ossia privo delle caratteristiche essenziali, configurandosi, nella specie, un’ipotesi di aliud pro alio.
Inoltre, non avendo lo S. sottoscritto il modulo di acquisto, occorreva disporre in suo favore la restituzione del 50% del prezzo. Non poteva giustificarsi in alcun modo neppure la svendita dell’imbarcazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato, essendosi la società disfatta del bene al solo scopo di sottrarsi agli obblighi restitutori derivanti dalla risoluzione, avendo invece concorso nella produzione del danno ed essendo tenuta al rimborso dell’intero importo ricevuto a titolo di prezzo.
Anche tale motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L’accertamento dell’inadempimento e della sua gravità ai fini della risoluzione è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile solo per vizi della motivazione (Cass. 7081/2006; Cass. 14974/2006; Cass. 6401/2015; Cass. 18182/2020).
Resta precluso il controllo su circostanze fattuali (la sussistenza di una rilevante difformità dell’imbarcazione rispetto a quella contemplata dal contratto, la possibilità che il bene fosse ceduto a terzi ad un prezzo più elevato) che la sentenza ha ritenuto infondate, con argomentazioni esenti da vizi, evidenziando che la risoluzione si era prodotta di diritto una volta decorso inutilmente il termine di adempimento fissato nella diffida, essendosi l’acquirente rifiutata senza giusto motivo di ricevere la consegna e di versare il dovuto, non potendo invocare – per le ragioni già evidenziate – la vessatorietà del contratto o l’inadempimento della venditrice, dato che il bene presentava tutte le caratteristiche promesse, ad eccezione della presenza di un motore aggiuntivo che non poteva influire sul funzionamento dell’imbarcazione ed era difformità eliminabile senza danni.
Non si era in presenza della consegna di un bene totalmente diverso da quello promesso, tanto più che oggetto della vendita era un’imbarcazione con caratteristiche, anche di pregio, del tutto peculiari, tali da renderla acquistabile solo su ordinazione (cfr. sentenza, pag. 7).
Correttamente motivata è anche l’esclusione di ogni profilo di colpa in capo alla società alienante, per aver venduto la barca ad un prezzo inferiore a quello di mercato: le caratteristiche del bene (trattavasi di bene di nicchia), il rischio di svalutazione e i notevoli costi di manutenzione giustificavano un parziale abbattimento del prezzo.
Per altro verso, se è vero che la risoluzione del contratto deve rimettere le parti nella posizione iniziale, dovendosi provvedere, ove richiesto, alle eventuali restituzioni, a tale compito non si è affatto sottratto il giudice d’appello, che, nel regolare i rapporti di dare e di avere, ha tenuto conto del danno patito dalla società per la svendita dell’imbarcazione e del mancato guadagno, i cui importi ha legittimamente scomputato dalla somma spettante ai ricorrenti a titolo di restituzione del prezzo (Euro 128.000,00).
La circostanza che S.A. non avesse sottoscritto il modulo di acquisto non consentiva di disporre, in suo favore, alcuna restituzione: non essendo parte della vendita, la successiva pronuncia di risoluzione poteva spiegare effetto solo tra i contraenti, anche riguardo agli effetti restitutori della pronuncia.
3. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 140 del 2012 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, data la fondatezza della domanda proposta dalla B., risulterebbe illegittima la condanna al pagamento delle spese processuali, mancando il presupposto della soccombenza in giudizio.
Il motivo è inammissibile per difetto di autonomia.
La censura postula la fondatezza delle domande dei ricorrenti che è stata esclusa in entrambi i gradi di causa, con pronuncia confermata – su tali aspetti – anche in questa sede di legittimità, e non evidenzia errori o vizi giuridici che attingano direttamente la statuizione sulle spese. Essendo i ricorrenti soccombenti nei gradi di merito, del tutto legittimamente la Corte di appello ha posto a loro carico le spese processuali.
Il ricorso è – quindi – respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 7000,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022
Codice Civile > Articolo 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1235 - Novazione soggettiva | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1346 - Requisiti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1419 - Nullita' parziale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1497 - Mancanza di qualita' | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 345 - Domande ed eccezioni nuove | Codice Procedura Civile