Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4940 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12570-2020 proposto da:

FAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA n. 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 700/2019 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 03/12/2019; Data pubblicazione 15/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato G.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 935/2017, con il quale il Giudice di Pace di Lecco aveva ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di Fagioli Costruzioni S.r.l., della somma di Euro 2.900,44 a titolo di rimborso della metà delle spese di C.T.U., anticipate dall’ingiungente nell’ambito del giudizio civile già pendente tra le parti e conclusosi con sentenza del Tribunale di Lecco n. 186/2017, la quale aveva posto dette spese a carico di ambo le parti nella misura del 50% cadauna.

Nella resistenza della società opposta, il Giudice di Pace, con sentenza n. 305/2018, rigettava l’opposizione.

Interponeva appello il G. ed il Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata, n. 700/2019, resa nella resistenza di Fagioli Costruzioni S.r.l., riformava la prima decisione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’appellata alle spese del doppio grado.

Il Tribunale riteneva, in particolare, che la domanda di rimborso proposta da Fagioli Costruzioni S.r.l. con il decreto opposto fosse coperta dal giudicato derivante dalla precedente sentenza n. 186/2017, poiché già in quella sede la società aveva invocato il rimborso della metà delle spese anticipate per la C.T.U., che tuttavia non le erano state riconosciute dal giudice di merito per difetto della prova del loro pagamento.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Fagioli Costruzioni S.r.l., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso G.L..

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE ex art. 380-bis c.p.c..

INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco ha accolto l’appello proposto da G.L. e, in riforma della sentenza di prime cure, revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore della società odierna ricorrente, opposto dal G., condannando la prima alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di prime cure ed alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Fagioli Costruzioni S.r.l. affidandosi ad un solo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. perché il giudice di appello avrebbe erroneamente configurato il giudicato esterno derivante da precedente sentenza n. 186/2017 del medesimo ufficio giudiziario. Il Tribunale ha infatti ritenuto che con detta decisione fosse stata respinta la domanda, proposta dalla società odierna ricorrente, di condanna del G. alla refusione della metà delle spese sostenute per la CTU esperita nel corso di quel giudizio, perché la società non aveva provato di aver sostenuto il relativo esborso. Di fronte a tale statuizione, il giudice di appello ha considerato preclusa la possibilità di proporre un nuovo giudizio per riproporre la questione, già decisa in esito alla prima controversia.

Salva la verifica della tempestività del ricorso, proposto con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9.3.2020, nel quale si dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata in data 8.1.2020, la censura è in ogni caso infondata. Va infatti ribadito che “L’ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto “allo stato”. Da ciò consegue che l’accertamento dell’inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991, Rv. 470956; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3238 del 16/05/1986, Rv. 446225 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001, Rv. 547103):

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha documentato la tempestività del ricorso, senza tuttavia nulla aggiungere agli argomenti di cui al motivo in esso proposto.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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