LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15558-2020 proposto da:
F.A. e F.L., rappresentati e difesi in proprio ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COMANO N. 95, presso il loro studio;
– ricorrenti –
contro
G.G., rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GERACI e SALVATORE MANGANELLO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., F.A. e F.L., evocavano in giudizio G.G. innanzi il Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento delle competenze professionali loro dovute a fronte dell’attività di assistenza e consulenza da essi prestata in favore del resistente nell’ambito di alcuni giudizi civili svolti innanzi la curia milanese.
Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza del G., il Tribunale di Milano declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Palermo, luogo di residenza del resistente, in applicazione del cd. foro del consumatore, e condannava i ricorrenti alle spese.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione F.A. e F.L., affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso G.G..
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.. Inammisibilità del ricorso.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., F.L. e F.A. evocavano in giudizio G.G., invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 9.825,29 oltre accessori. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo, in applicazione del cd. “foro del consumatore’, condannando i ricorrenti alle spese della fase processuale.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione F.L. e F.A., affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulle spese, posta la natura interlocutoria dell’ordinanza impugnata. La censura è inammissibile alla luce del principio secondo cui “L’art. 38 c.p.c., comma 2, può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che l’accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916 e Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019, Rv. 654377). La competenza prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005, invero, appartiene al genere della competenza per materia e territorio, e quindi l’ordinanza che accoglie la relativa eccezione, che ben potrebbe essere rilevata anche d’ufficio, ha natura decisoria (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6995 dell’11/3/2019, non massimata)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato alcuni precedenti, relativi a diversi giudizi aventi ad oggetto il recupero di onorari dovuti a fronte di assistenza prestata in favore di imprecisati soggetti, dai quali emergerebbe – ad avviso dei ricorrenti – la prova di una prassi applicativa altalenante dei giudici di merito. Detti documenti, oltre a non essere ammissibili perché non compresi nel novero della produzione consentita dall’art. 372 c.p.c., non sono comunque rilevanti ai fini della decisione, posto che essi si riferiscono a fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio. L’esistenza di una incertezza applicativa avrebbe, invero, potuto giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, ma la relativa decisione non è utilmente sindacabile in questa sede, essendo espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022