Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4958 del 15/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21535/2020 proposto da T.F., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Francesco Perone, presso il quale elettivamente domicilia in Pignola (PZ) alla Trav. A. Moro n. 17;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso la sentenza n. 803/19, depositata in data 19 novembre 2019, dalla Corte di Appello di Potenza;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

La Corte di Appello di Potenza respingeva l’appello proposto da T.F., nato in ***** il *****, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

La Corte evidenziava che il ricorrente aveva dichiarato di rischiare l’uccisione da parte dei membri della confraternita *****, opposta alla propria (*****), osservando innanzitutto che la situazione di pericolo dedotta dal richiedente esulava dalla fattispecie tutelata, cioè la persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica; inoltre l’appellante, osservava la Corte, non aveva contrastato la motivazione del tribunale nella parte in cui aveva rilevato che lo Stato ***** sanziona penalmente le attività delittuose delle confraternite, i cui appartenenti sono considerati criminali piuttosto che essere perseguitati.

La regione di provenienza (*****), poi, non risultava interessata in alcun modo dalle attività di gruppi terroristici e lo stesso racconto del richiedente era sotto vari profili inverosimile.

Infondato era, infine, secondo il giudice di merito, il terzo motivo, con il quale il richiedente aveva invocato la protezione umanitaria, non avendo l’appellante allegato altra circostanza significativa, oltre alla situazione generale della *****.

Avverso tale sentenza T.F. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato una memoria al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, che riguarda il diniego dello status di rifugiato, il ricorrente ha sottolineato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, i fatti narrati sono perfettamente riconducibili al concetto di persecuzione, seppur proveniente da soggetti non statuali, situazione alla quale lo Stato ***** non intende porre rimedio. Lamenta inoltre l’assoluta assenza di istruttoria da parte dei giudici di merito e l’apparenza della motivazione addotta per respingere la domanda.

2. Con il secondo motivo, che riguarda il diniego della protezione sussidiaria, il ricorrente lamenta che mentre, da un lato, la Corte di appello sembrerebbe non mettere in dubbio il racconto del richiedente con riferimento alla sua adesione alla confraternita ed alle minacce di morte subite, di contro si sarebbe concentrata su fatti assolutamente marginali alla vicenda, pervenendo al convincimento che il racconto del richiedente era sotto vari profili inverosimile. La stessa situazione del Paese di origine è stata presa in considerazione in modo del tutto generico e senza nemmeno indicare le fonti poste a fondamento del proprio convincimento.

2.1. I predetti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati.

2.2. Il giudice del merito ha espresso un giudizio di inverosimiglianza riguardo al racconto del richiedente ponendo a fondamento di tale valutazione argomenti che non smentiscono in modo immediato e diretto il nucleo centrale e più rilevante di quanto narrato in sede di audizione.

2.3. La Corte d’appello, in particolare, ha sottolineato che mancherebbe ogni spiegazione riguardo ai mezzi di sostentamento utilizzati dal richiedente tra la fuga, dopo l’accusa di omicidio, ed il viaggio in Libia e che nessuna precisazione il richiedente avrebbe reso circa l’identità dell’amico che lo avrebbe aiutato in Libia: tali questioni, all’evidenza, non attengono affatto al tema centrale sotteso alla narrazione, ossia l’esistenza di una persecuzione in ragione dell’appartenenza ad una confraternita.

2.4. Inoltre il giudice di merito ha desunto la non credibilità del racconto dal fatto che il fratello del ricorrente lo avrebbe prima persuaso ad aderire alla confraternita e poi sarebbe scomparso dalla scena nel momento della fuga dal Paese, circostanza anche questa completamente secondaria e palesemente inidonea a contrastare oggettivamente il racconto fornito dal richiedente.

2.5. Questa Corte ha in diverse occasioni condivisibilmente affermato che “In tema di protezione internazionale, la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (cfr. ad es. Cass. 08/06/2020, n. 10908) e che “In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata” (Cass. 27/03/2020, n. 7546).

2.6. Il giudice del merito non si è esattamente attenuto a tali principi, dando rilievo esclusivo e determinante, nella valutazione della credibilità, a mere discordanze o contraddizioni su aspetti del tutto secondari e isolati del racconto.

3. La condivisione dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso (concernente il ricorrere dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria), non essendovi necessità, allo stato, di provvedere in merito alla forma di protezione internazionale minore richiesta in via gradata dal ricorrente.

4. Le ragioni che precedono, comportano, dunque, l’accoglimento del ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello che deciderà, in differente composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza che provvederà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472