Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4965 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21370-2020 r.g. proposto da:

H.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato DE Boni Lorenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato in data 28.7.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da H.M., cittadino del *****, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

2. Il decreto, pubblicato il 28.7.2020, è stato impugnato da H.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

3. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dichiarata in limine l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso.

E’ stato depositato in data 23.11.2021 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. *****, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia e comunque sottoscritta dal ricorrente.

Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte dell’amministrazione intimata. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, ilo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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