Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4992 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13762/2013 R.G. proposto da:

Assemblaggio Stampaggio Meridionale s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Manzi e dall’Avv. Cesare Glendi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, giusta procura speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 111/46/2012 depositata il 10 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VisonàStefano, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della Assemblaggio Stampaggio Meridionale s.p.a., per l’anno 2002, sulla base, per quel che ancora qui rileva, delle seguenti riprese a tassazione: sopravvenienze non deducibili per la somma di Euro 4.130.607,00, con riferimento alla svalutazione della partecipazione indebitamente imputata al conto economico del 2002, invece che nella misura di 1/5 ai sensi del D.L. n. 209 del 2002, art. 1, comma 1, lett. b; perdite indebitamente riportate per la loro totalità, invece che nella percentuale rimasta alla società scissa (72,196%); sopravvenienze attive non contabilizzate per Euro 458.962,84, per la cessione di cinque contratti di leasing alla Tiberina Pomigliano, prima della scissione; apparente realizzazione di una scissione parziale con la beneficiaria Stola Sud 192, in realtà dissimulante una cessione di ramo di azienda con plusvalenza per Euro 677.219,43 ed una sopravvenienza attiva per Euro 1.175.233,01, in assenza di valide ragioni economiche, in ragione della cessione della totalità delle azioni della beneficiaria alla Tiberina Cassino circa un mese dopo l’atto di scissione.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per vizio della notifica. Il giudice di appello rilevava, in particolare, che era regolare la notifica effettuata all’amministratore della società dal messo di conciliazione, che l’importo delle minusvalenze relative a partecipazioni doveva essere frazionato in cinque anni, che le perdite a seguito della scissione dovevano restare alla contribuente scissa nella misura del 72,196% e non in quella del 100% ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 123-bis, che non vi erano sopravvenienze attive per Euro 458.962,84 per la cessione in data 5 novembre 2002 alla Tiburtina Pomigliano, prima della scissione, di cinque contratti di leasing per Euro 1.000,00, che la scissione parziale era stata in realtà una operazione elusiva, in quanto subito dopo la scissione, a distanza di poco di più di un mese, tutte le azioni della beneficiaria Stola sud 192 erano state cedute alla Tiberina Cassino s.r.l.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a sette motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. La società in data 4 febbraio 2020 ha chiesto la sospensione della controversia avendo presentato due domande di definizione agevolata in relazione alle due cartelle originate dall’avviso di accertamento impugnato, con assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

6. Con memoria depositata il 3 febbraio 2022 la società ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, nel prevedere una definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. “Rottamazione-ter”), consente al debitore di beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora (come nelle precedenti “rottamazioni” disciplinate dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e del D.L. n. 148 del 2017, art. 1) e di effettuare il pagamento in forma rateale delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio.

2. A norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare una dichiarazione all’agente della riscossione, indicando anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato; il successivo comma 6 dello stesso art. 3 prevede che nella predetta dichiarazione il debitore deve anche assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire e che tali giudizi “verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione”, con l’ulteriore precisazione che “il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione” e che se, invece, “le somme dovute non saranno pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti”.

3. Dal chiaro dettato della norma si evince che al deposito in giudizio della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata consegue la sospensione del giudizio sugli stessi carichi che è finalizzata alla sua estinzione, la quale può, tuttavia avvenire solo all’effettivo perfezionamento della rottamazione ed alla produzione, nel corso dello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in tale contesto, l’impegno a rinunciare al giudizio assume valenza giuridica solo in esito al perfezionamento della definizione agevolata, con il pagamento tempestivo di tutte le rate, non coincidendo tale impegno con l’istituto della rinuncia al ricorso, ma traducendosi nell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere solo a fronte della concorde richiesta di definizione della lite.

4. Nel caso di specie la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, oltre che a quella di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3.

5. La società ricorrente ha depositato, con riferimento alla cartella di pagamento n. *****, dichiarazione del 20 febbraio 2017 di adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, con assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione, depositando le quietanze di pagamento delle rate dalla prima alla quinta.

6. Inoltre, la società ha depositato anche, con riferimento alla cartella di pagamento n. *****, dichiarazione del 23 aprile 2019 di adesione alla definizione agevolata del D.L. 119 del 2018, ex art. 3, conv. in L. n. 136 del 2018, con assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

7. Entrambe le cartelle di pagamento sono relative all’avviso di accertamento n. RE *****, oggetto del presente giudizio.

8. Si evidenzia che il rinvio della precedente udienza, con ordinanza del 14 febbraio 2020, è stato comunicato dalla cancelleria sia al contribuente che all’Agenzia delle entrate.

9. Con riferimento alla cartella n. *****, la società è stata ammessa alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, per un totale di Euro 166.970,25, da pagare in 5 rate e sono stati prodotte le ricevute dei versamenti relativi a tutte le 5 rate.

10. Con riferimento alla cartella n. *****, la società stata ammessa alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. in L. n. 136 del 2018. Il totale da pagare a saldo era di Euro 527.379,45, in 18 rate; i versamenti relativi alle prime 2 rate in scadenza rispettivamente il 31 luglio 2019 ed il 30 novembre 2019 sono stati regolarmente effettuati, come da ricevute allegate. Sono stati documentati anche i successivi versamenti, relativi alle rate 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mentre restano da pagare le rate residue.

11. La contribuente, in data 4 febbraio 2020 ha ribadito di avere assunto l’impegno a rinunciare al giudizio ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione parziale del processo, con spese compensate. Infatti, nella memoria si legge che “alla stregua di quanto sopra si è dunque fornita adeguata prova: a) del perfezionamento dei procedimenti di definizione agevolata; b) del collegamento tra tali definizioni agevolate e l’atto impositivo impugnata; c) dell’adempimento di tutte le formalità previste dalla normativa sulla “rottamazione delle cartelle”; d) di avere assunto l’impegno a rinunciare a giudizio avente ad oggetto i carichi cui si riferiscono le predette dichiarazione”).

12. Con la successiva memoria del 3 febbraio 2022 la società ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

13. Tuttavia, rientrando la presente controversia tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, si ravvisano i presupposti per disporre nuovamente la sospensione del giudizio sino al perfezionamento della definizione agevolata, ossia sino alla scadenza delle rate già fissate dall’Agenzia delle entrate con la comunicazione allegata, non potendosi dichiarare l’estinzione del giudizio in difetto di prova, da parte del debitore, del pagamento integrale del debito rateizzato.

P.Q.M.

sospende il processo, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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