LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18084/2021 proposto da:
R.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Suzana Korriku, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
N.P., nella qualità di tutore dei minori K.M.M., K.A., K.Z., elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 30, presso lo studio dell’avvocato Simona Bianchi, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Ciufoli, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dalla cons. Dott. CLOTILDE PARISE;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso principale e di rigettare il ricorso incidentale.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale per i Minorenni di Perugia, con decreto del 15-6-2018 n. 1007/18, dichiarava K.S., cittadino del *****, decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli M.M., Z. e K.A., nati rispettivamente il *****, il ***** e il *****, confermava l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali ed il loro collocamento presso la Casa Famiglia ***** e riconosceva alla madre R.A. la facoltà di andare a vivere presso la struttura con i propri figli, con assoluto divieto per la stessa di condurli con sé in caso di suo allontanamento; con successivo decreto, del *****, sospendeva la madre dalla responsabilità genitoriale; infine, con decreto n. *****: i) disponeva l’affidamento etero-familiare delle minori Z. e K.A.; ii) sospendeva le facoltà di visita della madre alle figlie, non autorizzando alcun incontro né con la suddetta né con altri prossimi congiunti; iii) confermava l’incarico ai servizi Sociali di ***** di intervenire con ogni opera a sostegno dei minori anche in collaborazione, per Z. e A., con l’equipe affidi territorialmente competente; iv) confermava l’affidamento del figlio minore K.M.M. ai Servizi Sociali territorialmente competenti e il suo collocamento presso la Comunità “*****” di *****, nonché gli interventi a suo supporto psicologico da parte dei Servizi Specialistici.
2. Il reclamo proposto da R.A. contro il provvedimento del ***** è stato accolto solo parzialmente dalla Corte d’appello di Perugia, che, con decreto comunicato l’11.5.2021, ha autorizzato la signora a mantenere contatti telefonici con le due figlie minori e ad incontrare il figlio, secondo le modalità concordate fra i Servizi sociali e la Comunità cui è affidato, confermando ogni altra statuizione impugnata.
3. R.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione di questo decreto, nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Perugia, rimasto intimato, e del tutore dei minori, avvocato N.P., che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a un motivo e illustrato con memoria.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.. La Procura Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso principale per difetto di validità della procura speciale alle liti e di rigettare il ricorso incidentale.
RITENUTO
CHE:
1. La ricorrente principale denuncia: i) con il primo motivo, la violazione del diritto al contraddittorio e al giusto processo, la violazione della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, la violazione della convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, la violazione del regolamento CE n. 2201/003 del 27 novembre 2003, per non avere il giudici del merito proceduto all’ascolto delle figlie minori, capaci di discernimento pur se infradodicenni, e per avere omesso di effettuare un’adeguata istruttoria finalizzata all’interesse dei minori, anche con riguardo al mantenimento della religione e della cultura della famiglia di origine; ii) con il secondo motivo, la nullità del provvedimento impugnato e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360, n. 4, per motivazione apparente; iii) con il terzo motivo, la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, per essere stata allontanata dai figli minori, che hanno così perso la figura centrale della loro vita, con una definitiva recisione dalle loro origini.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la tutrice dei minori denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e della L. n. 184 del 1983, artt. 2 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché la contraddittorietà della motivazione, lamentando che, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni, il giudice del reclamo abbia consentito ad Aicha R., il mantenimento di contatti telefonici con le figlie Z. e A., nonché il mantenimento degli incontri con il figlio M., secondo i tempi e le modalità concordati tra i servizi sociali e la Comunità ove è stato collocato. Ad avviso della controricorrente, tali statuizioni si pongono in contraddizione con la prognosi, effettuata dalla corte di merito, di scarsa recuperabilità delle competenze genitoriali della ricorrente, considerato, altresì, che non vi è stata alcuna richiesta diretta da parte delle figlie di sentire la madre e/o il fratello e che, in base alle consulenze espletate e alle relazioni dei servizi sociali, i contatti telefonici distolgono le minori dalla loro routine quotidiana e serena e sono potenzialmente idonei a determinare una regressione nel percorso intrapreso ed a cagionare loro ulteriori traumi. Quanto al figlio M., la controricorrente rimarca che egli sta attraversando un momento molto delicato, poiché ha posto in essere tutta una serie di gravi comportamenti, anche illeciti, oggetto di due procedimenti penali in corso, e che da tutte le relazioni in atti e dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni è emerso in maniera inconfutabile che la condotta del giovane è negativamente influenzata dalla madre.
3. Il ricorso principale è inammissibile per difetto di valida procura.
3.1. La procura per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, in violazione dell’art. 365 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 27540/2017).
Nella specie, come rilevato anche dal P.G. e dalla controricorrente, la procura allegata al ricorso principale reca la data del 26 febbraio 2020, anteriore alla pubblicazione del decreto impugnato e, peraltro, si riferisce “al procedimento da instaurare davanti alla Corte d’appello di Perugia”.
4. Il ricorso incidentale è parimenti inammissibile.
5. Con le statuizioni censurate dalla contro ricorrente la corte del merito ha assunto provvedimenti di natura meramente attuativa – volti a regolamentare la frequentazione di R.A. con la prole e a disciplinare le modalità esecutive tramite cui può esplicarsi, con le dovute cautele, la relazione fra madre e figli – che si connotano come meramente strumentali e accessori rispetto al provvedimento decisorio in essere sulla responsabilità genitoriale della signora (adottato con decreto del 30.10.2018, anteriore a quello in questa sede impugnato), allo stato solo sospesa, in base al quale non apparirebbe giustificata la definitiva recisione del legame parentale.
Il ricorso incidentale è dunque rivolto contro capi del decreto che, non contenendo alcuna pronuncia su diritti contrapposti delle parti, sono privi dei caratteri della definitività e della decisorietà, ancorché rebus sic stantibus, e che pertanto non sono impugnabili in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
6. Le spese del presente giudizio vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022