LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20313/2020 proposto da:
E.E., elettivamente domiciliata in Roma, Viale della Grande Muraglia n. 261, presso lo studio dell’avvocato Michele De Cillis, rappresentata e difesa dall’avvocato Augusta Crudo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M.R., quale tutore della minore E.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima;
– controricorrente –
contro
Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 30/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dalla cons. Dott. CLOTILDE PARISE;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CERONI FRANCESCA, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 11/2020, pubblicata il 30-6-2020 e notificata nella stessa data, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da E.E., madre di E.S., nata il *****, contro la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della suddetta minore.
La corte del merito ha fondato la decisione sul rilievo che l’appellante, nel periodo compreso fra il *****, si era più volte allontanata dal centro di accoglienza ***** che la ospitava insieme alla figlia e che, nell’ultima occasione, aveva abbandonato la bambina per diversi mesi, rendendosi irreperibile fino al momento in cui il tribunale era riuscito a notificarle il decreto di apertura della procedura di adottabilità, in tal modo privando la piccola S., in un’età particolarmente importante per la sua crescita, dell’affetto dell’unico genitore noto.
2. Avverso questa sentenza E.E. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, rimasto intimato, e del tutore provvisorio della minore, avv. V.M.R., che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO
CHE:
1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,2 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello omesso di valutare il contesto di grave difficoltà in cui si era trovata, essendo arrivata giovanissima in Italia dopo aver vissuto innumerevoli peripezie e subito soprusi (come da relazione della psicologa che richiama), nonché per aver omesso di considerare che il suo intento era quello di tenere con sé la figlia e che gli episodi di allontanamento erano dovuti a causa di forza maggiore, essendosi i suoi sforzi concentrati nella ricerca di lavoro in regioni del Centro Nord; ii) con il secondo motivo la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 nonché all’art. 111 Cost., per motivazione insufficiente e contraddittoria e per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, emergente dalle relazioni aggiornate del ***** degli operatori della struttura *****, presso cui è attualmente ospitata insieme al suo secondo figlio, l’ultima delle quali disposta dalla stessa corte, che concordemente la descrivono come una madre attenta e responsabile, inserita in un percorso finalizzato alla sua integrazione sociale, che esprime sofferenza profonda riguardo l’impossibilità di rivedere la figlia S. e al pensiero di perderla per sempre; lamenta, altresì, il rigetto immotivato della richiesta di svolgimento di una C.T.U. finalizzata ad accertare la sua personalità e la sua capacità educativa e deduce, infine, che la motivazione della sentenza è meramente apparente, non essendo spiegate realmente le ragioni in base alle quali il suo allontanamento temporaneo dalla struttura sia stato configurato come un vero e proprio abbandono; iii) con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, art. 12, comma 1, e art. 15 della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L. n. 357 del 1974, dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 30 e 31 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte d’appello applicato il principio secondo cui la rottura dei legami tra un minore e i suoi genitori costituisce una misura applicabile solo in circostanze eccezionali e quale extrema ratio, stante la necessità di salvaguardare il diritto del minore, sancito dall’arti della legge sull’adozione, a crescere nella propria famiglia, e non aver preso in considerazione soluzioni alternative; rimarca in proposito di essere risultata idonea a prendersi cura del secondo figlio, nato nel *****, secondo quanto risulta dalle già citate relazioni.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. La ricorrente si duole, essenzialmente, dell’omessa considerazione, da parte della corte di merito, della sussistenza della causa di forza maggiore che l’avrebbe costretta a lasciare il centro di accoglienza dove era ospitata insieme alla figlia, deducendo, al riguardo, di essersi recata al Nord Italia per trovare un lavoro. Tuttavia non precisa se e come la suddetta circostanza sia stata allegata e dimostrata, in contrasto con quanto affermato sul punto dai giudici di merito, sì da rendere di rilevanza decisiva quel fatto nel senso invocato, e si limita a dedurre genericamente che la motivazione della sentenza impugnata è erronea e contraria allo spirito della legge, richiamando pronunce di questa Corte, senza compiutamente esplicitarne il collegamento con la censura di cui trattasi.
3. I motivi secondo e terzo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
3.1.In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale (Cass. 27/03/2018, n. 7559). In materia, questa Corte ha affermato che, ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass., 14/04/2016, n. 7391), e ciò in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze (Cass., 26/03/2015, n. 6138; Cass., 07/05/2019, n. 12013; Cass., 26/06/2019, n. 17165). Infatti l’approfondimento, concreto, esaustivo e svolto all’attualità, di ogni profilo di rilevanza deve connotare gli accertamenti giudiziali in tema di interesse superiore del minore, sancito anche a livello Europeo (Cass. 2471/2021; Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia; conf., Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia; Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; conf. Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia). Le Sezioni Unite di questa Corte, con recente pronuncia (Cass. S.U. 35110/2021), hanno chiarito che la dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, art. 8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.
3.2. Nel caso di specie, la corte territoriale ha preso in considerazione gli episodi di allontanamento della ricorrente dal centro di accoglienza dell'***** e del ***** e sulla scorta di questi ultimi ha ritenuto integrata una situazione di abbandono non temporaneo della minore. In particolare, la corte di merito ha rimarcato che in tali occasioni la E. si era allontanata dalla casa di accoglienza ***** lasciando la figlia di circa un anno di età, prima per alcuni giorni, poi per diversi mesi, rendendosi irreperibile fino al momento in cui l’autorità giudiziaria era riuscita a rintracciarla ed a notificarle il decreto di apertura del procedimento di adottabilità del *****.
Il giudizio così espresso dalla corte d’appello difetta di ogni valutazione all’attualità della situazione e condizione della madre, e ciò nonostante che fosse stata disposta, nel *****, dalla stessa corte l’acquisizione di una relazione di aggiornamento, come evidenziato anche dalla Procura Generale.
Inoltre nella sentenza impugnata non si dà conto del fatto che, in base a quanto risulta dalle relazioni del ***** e del ***** (il cui contenuto, nelle parti di interesse, è riportato in ricorso), nel ***** l’odierna ricorrente ha avuto un altro figlio, del quale si è presa e si sta prendendo cura, presso la comunità ove è stata accolta con il bambino. Va aggiunto, come pure sottolineato dalla Procura Generale, che non è stata scrutinata, al fine dell’eventuale valutazione di profili di particolare fragilità (cfr. pronuncia nella causa A.I. c. Italia n. 70896/17 della Corte Edu), la condizione soggettiva della ricorrente, cittadina *****, arrivata in Italia nel giugno 2016 (pag. 4 sentenza impugnata), quando era ancora minorenne (e’ nata a *****), e sospettata di essere coinvolta in un giro di prostituzione, sulla scorta di quanto afferma la stessa corte territoriale.
Neppure è stata disposta C.T.U. per valutare l’idoneità genitoriale, né risulta esplicitato nella sentenza impugnata, dato che non vi è menzione di comportamenti della madre successivi al *****, perché sia stato ritenuto privo di qualsivoglia rilevanza ogni accadimento posteriore e perché le condotte della stessa risalenti nel tempo stessero univocamente a dimostrare l’irreversibilità e definitività dell’abbandono della figlia.
Da ultimo, nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene cenno all’eventuale percorribilità di soluzioni alternative alla dichiarazione di adottabilità, che costituisce solo una “soluzione estrema”, in applicazione dei principi suesposti.
4. In conclusione, ricorrono i vizi denunciati con i motivi secondo e terzo, che, pertanto, meritano accoglimento; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022