Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5011 del 16/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24341/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

M.B., B.A. e Z.I., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via di Villa Sacchetti, 9;

– controricorrenti –

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

e avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 73/18/12, depositata il 26 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 20 novembre 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di M.B., B.A. e Z.I. per l’annullamento dell’avviso di accertamento e della relativa cartella di pagamento con cui era stato chiesto il pagamento delle maggiori imposte dovute dalla cessata Cinema Teatro s.a.s. di M.B. & C. di cui essi ricorrenti erano soci;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resistono, con unico controricorso, M.B., B.A. e Z.I.;

– la Equitalia Nord s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva;

– con nota del 27 maggio 2019 i controricorrenti comunicano di aver avanzato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, depositando relativa documentazione;

– con successiva nota del 6 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla sopravvenuta definizione della lite da parte dei contribuenti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, predetto art. 6.

CONSIDERATO

CHE:

– sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione ad essa allegata, attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;

– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 3 della richiamata disposizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472