Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5033 del 16/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 544/2021 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e Prefettura della Provincia di Torino in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 01/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

Con decreto del 14 febbraio 2020 il Prefetto di Torino aveva ordinato l’espulsione di I.E., cittadino extracomunitario nato in *****.

Il Giudice di pace di Torino, adito dallo straniero, ha respinto l’opposizione sulla considerazione che lo stesso aveva fatto ingresso in Italia il 22 aprile 2016, proveniente dalla Svizzera, sottraendosi ai controlli di frontiera, onde ricorreva la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria da questi avanzata dopo l’ingresso in Italia era stata respinta, come anche altra precedente, e che egli era privo di valido titolo di soggiorno.

I.E. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria. L’amministrazione ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce la nullità del provvedimento per erroneità dei presupposti di fatto e scorretta individuazione della fattispecie applicabile al caso in esame, con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b).

Osserva il ricorrente di avere presentato richiesta di protezione internazionale in data antecedente al suo ingresso in Italia e non successivamente, come affermato dal Giudice di pace, per cui non poteva parlarsi di ingresso clandestino in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera, e di avere fatto presente, nelle note difensive prodotte in sede di merito, che il suo rientro dalla Svizzera era avvenuto su disposizione delle autorità di quel paese, che ne avevano eseguito il trasferimento consegnandolo alle autorità italiane – circostanza non contestata dall’amministrazione, ostativa, a suo dire, alla configurazione dell’ingresso abusivo ai sensi della lett. a) dell’art. 13, comma 2, cit.. Aggiunge che la fattispecie posta a base del decreto di espulsione opposto era quella disciplinata dall’art. 13, comma 2, lett. a) e non quella prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b) D.Lgs. cit., in relazione alla quale il Giudice di pace aveva pronunciato la convalida; sostiene, quindi, che il Giudice di pace, una volta verificata la non corrispondenza della fattispecie contestata allo straniero con la effettiva situazione di fatto, attesa la natura di atto vincolato del decreto di espulsione, avrebbe dovuto non confermarlo e non – come aveva fatto – procedere alla conferma in relazione ad una fattispecie diversa.

Il primo motivo va rigettato perché la prospettazione del vizio per violazione di legge presuppone un accertamento dei fatti diverso da quello compiuto dal Giudice di pace, senza che siano stati indicati specifici fatti, tempestivamente dedotti, di cui sia stato omesso l’esame secondo il modello legale del vizio motivazionale, avendo proceduto il giudicante di merito ad una ricostruzione delle vicende diversa da quella auspicata dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, avendo il giudice fatto confusione, in sostanza, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), che disciplinano distinte cause di espulsione basate, la prima, sull’ingresso abusivo nel territorio dello stato e, la seconda, sul difetto di titolo di soggiorno.

Il motivo è fondato e va accolto perché la decisione in esame non consente di comprendere il percorso logico/argomentativo seguito per addivenire alla conferma del decreto di espulsione, stante la pluralità degli argomenti addotti contemporaneamente, relativi a fattispecie espulsive distinte e soggette a presupposti differenti.

3. In conclusione, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo; il decreto impugnato deve quindi essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato per il riesame e per le spese.

P.Q.M.

– Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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