Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5036 del 16/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6650-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, rappresenta e difesa da sé stessa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5162/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di C.M. di avviso di rettifica del classamento catastale di immobile sito in Roma, microzona 4 Borgo, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendolo inammissibile perché notificato in busta chiusa, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, e oltre il termine semestrale rispetto al deposito della sentenza (CTP Roma, n. 9885 del 2016 dep. il 26.4.2016).

C.M. si costituisce con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO

che 1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Sebbene l’eccezione di difetto di contraddittorio processuale per violazione del litisconsorzio necessario sia rilevabile d’ufficio e che il difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevato anche per la prima volta in sede di legittimità, tuttavia non vi sono elementi dai quali inferire la presenza di altri comproprietari. Dall’esame del fascicolo di merito è emerso che l’avviso di accertamento di cui al presente giudizio è stato notificato solamente a C.M., quale proprietaria dell’immobile, e nei confronti della quale si è svolto il giudizio.

2.2. L’esistenza del litisconsorzio non risulta dagli atti e dai documenti del giudizio di merito, né la parte che l’ha dedotta ha ottemperato all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 23634 del 28/09/2018; n. 10168 del 27/04/2018).

2.2. Va pertanto ribadito il principio secondo cui la violazione del litisconsorzio necessario può essere dedotta nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano “ex se” dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass., 16 ottobre 2008, n. 25305, in tema di successioni ereditarie; Cass., 29 maggio 2007, n. 12504; Cass., 5 settembre 2011, n. 18110 in materia di opposizione all’esecuzione). In particolare, si è affermato che se l’eccezione di non integrità del contraddittorio è sollevata in cassazione, la parte che la solleva deve indicare gli atti del processo di merito da cui dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass., 16315/2011, Cass., 25305/2008; Cass., 14825/2007). Ne consegue che l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio risulta inammissibile, prima che infondata.

3. Col secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 e art. 327 c.p.c..

3.1. Questo motivo è fondato. La ricorrente Agenzia afferma di avere spedito l’atto di appello in plico raccomandato in data 28.11.2016 a fronte del deposito della sentenza il 26 aprile 2016, e quindi tempestivamente.

3.2. La controricorrente eccepisce per contro, e ribadisce nella memoria, che poste italiane hanno preso in carico la raccomandata contenente il plico con l’atto di appello il 29.11.2016, con conseguente tardività dell’impugnazione.

3.3. Dalla verifica del fascicolo di merito emerge la presenza di un elenco raccomandate timbrato da poste italiane del 28.11.2016, e quindi entro il termine per proporre appello, che include il nome della controricorrente C.M., (oltre alla data del 30.11.2016 dell’avviso di ricevimento apposta con timbro sulla busta contenente l’atto di appello).

3.4. Ne’ costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, come erroneamente statuito nella sentenza impugnata, la sua spedizione in busta chiusa invece che, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, senza busta. La giurisprudenza (da ultimo Cass. sez. 5, n. 3234 del 11/02/2020, conf.

n. 19864 del 05/10/2016), ha sul punto statuito che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o dell’atto d’appello) in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all’esterno circa l’atto in essa racchiuso anziché in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 – costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell’appellante) dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata.

4. La sentenza, che non è conforme agli indicati principi, va conseguentemente cassata con riferimento al secondo motivo di ricorso e la causa rinviata in relazione ad esso e anche per le spese del presente giudìzìo, alla CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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