LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22918/2021 proposto da:
P.D.;
– ricorrente –
contro
U.A., in proprio e quale legale rappresentante della FONDERMETAL S.P.A., B.A.M., R.D., e R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati difesi dall’avvocato SIMONA MERISI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7697/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 10/03/2021.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 10/03/2021 (n. 7697/2021), la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione proposta da P.D. avverso l’esecuzione promossa in suo danno dalla società Fondermetal s.p.a. e dai signori B.A.M., R.D. e R.A.;
avverso detta sentenza d’appello, P.D. propone ricorso per cassazione;
U.A., in proprio e quale legale rappresentante della Fondermetal s.p.a., B.A.M., R.D. e R.A., resistono con controricorso;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
preliminarmente, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente provveduto, secondo quanto risultante dagli atti del giudizio, al relativo deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione nei termini perentoriamente stabiliti dall’art. 369 c.p.c.;
sul punto, è appena il caso di rilevare come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817 – 01);
sotto altro profilo, al caso di specie deve trovare applicazione il principio in forza del quale la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione. (cfr., da ultimo, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020 (Rv. 660042 – 01);
sulla base di tali argomentazioni, dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022