LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19331/2020 proposto da:
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA CARLOMAGNO;
– ricorrente –
contro
SVILUPPI INDUSTRIALI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA CARLOMAGNO;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI LIRI E GARIGLIANO E VOLTURNO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 56/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/05/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
RITENUTO IN FATTO
Il Comune di Colli al Volturno con separati ricorsi (n. 149 e n. 150 del 2017) impugnava – dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143 -, chiedendone l’annullamento, il Decreto Regionale 23 giugno 2015, n. 32 e Decreto Regionale 1 luglio 2015, n. 34, nonché le relative concessioni aventi ad oggetto, rispettivamente, le autorizzazioni uniche rilasciate a Società Sviluppi Industriali a r.l. per la realizzazione nelle località ***** – rientranti nel territorio del Comune ricorrente – di due impianti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, il primo di potenza pari a 20 kw, il secondo di potenza pari a 37,52 kw, progetti positivamente sottoposti a valutazione di incidenza ambientale, deducendo l’assoluta incompatibilità degli interventi con la disciplina ambientale delle aree nelle quali ricadevano, di altissimo valore naturalistico, quale il Parco Nazionale di Abruzzo – Lazio e Molise.
Il Tribunale adito, nella resistenza della Sviluppi Industriali s.r.l., rimaste contumaci la Regione Molise e l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, con sentenza n. 56 del 2020, preliminarmente riuniti i giudizi, respingeva il ricorso sulla base dei seguenti rilievi, tenuto conto di quanto ancora qui di rilievo e precisato, in fatto, che entrambi i progettati interventi erano stati positivamente sottoposti a valutazione d’incidenza:
a) la disciplina regionale di cui alla l.r. Molise n. 22 del 2009, art. 2, comma 3, prevedeva che “i territori ricadenti nei Siti d’Interesse Comunitario sono da intendersi quali aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione d’incidenza naturalistica”, sicché erano destituite di fondamento giuridico le censure d’ordine sostanziale riguardanti l’illegittima localizzazione degli impianti all’interno del perimetro dei territori ricadenti nel SIC;
b) dagli atti depositati in giudizio, in particolare dalle tavole di ubicazione degli impianti, emergeva che le aree in essi cadevano erano comunque esterne ai confini del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise;
c) quanto alla realizzazione della centrale idroelettrica in località ***** la Regione, con nota del 20.05.2014, aveva escluso l’incidenza negativa sull’opera sull’area classificata “A4 Area di alta attenzione potenzialmente soggetta a frana”, precisando che, peraltro, risultava per tabulas che il Comune ricorrente era stato ritualmente convocato alla Conferenza dei servizi del maggio 2015.
La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata impugnata con ricorso proposto dal Comune di Colli a Volturno, articolato in un unico motivo, cui ha resistito la Regione Molise con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, cui ha replicato il Comune con controricorso. Anche la società Sviluppi Industriali a r.l. ha resistito con autonomo controricorso.
Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168 del 2016), la causa è stata riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione della L.R. Molise n. 22 del 2009, art. 2, comma 2, per avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche omesso di pronunciarsi sul comma 1 della medesima norma laddove viene disposto che “Nell’ambito delle competenze regionali stabiliti dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all’istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali”. In altri termini, ad avviso del Comune, il TSAP non avrebbe tenuto conto dell’assoluta impossibilità di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree come quella oggetto di esame che ricadono nella previsione della lettera a), ossia zona contigua al Parco nazionale Abruzzo – Lazio e Molise, in cui sarebbe preclusa in radice la possibilità da parte della Regione Molise di assentire la realizzazione di predetti impianti.
La censura è infondata.
In via preliminare appare necessario indicare il contenuto della disciplina statale rilevante ai fini della risoluzione della fattispecie in esame.
Il D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, disciplina il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il comma 10 del medesimo articolo dispone che le linee guida devono essere approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali. L’obiettivo delle linee guida, espressamente indicato, è quello di “assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio”. La norma in esame prevede che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e di siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione delle predette linee guida.
Queste ultime sono state adottate con D.M. 10 settembre 2010, il quale all’allegato 3 (paragrafo 17) indica i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Il paragrafo 17, infatti, prevede che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3. Lo stesso paragrafo stabilisce che il giudizio sulla idoneità o non idoneità debba essere espresso dalle Regioni in seguito ad un’apposita istruttoria. Quest’ultima deve avere ad oggetto la ricognizione delle disposizioni dirette alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali potrebbero determinare, in sede di autorizzazione, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni. L’allegato 3 prevede, poi, che l’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione “deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto” e che non può riguardare “porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela”.
La Regione Molise, in recepimento del D.M. 10 settembre 2010, ha adottato con deliberazione della giunta regionale n. 621 del 2011 ha approvato le nuove linee guida per la Valutazione di incidenza ambientale, che alla lettera i) del punto 16.1 per la localizzazione recita: “in applicazione di quanto previsto nel capitolo 17 delle Linee Guida Nazionali, la Regione Molise, al fine di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, allorché sarà assegnata la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, in applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 167, come modificato dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, art. 8 bis, di conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 2008, adotterà atti di programmazione congruenti con detta quota minima, volti ad individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
L’individuazione dei siti deve avvenire con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato 3 alle Linee guida nazionali e attraverso un’apposita istruttoria…Nelle more dell’adozione di atti di programmazione, in attuazione di quanto previsto del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 10, in tutto il territorio della Regione Molise non sono applicabili limitazioni generalizzate alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, riferite a tipologie di aree e siti, ma la autorizzabilità di ogni singolo impianto, indipendentemente dalla natura della fonte utilizzata e/o della sua dimensione, dovrà discendere dagli esiti del procedimento unico, volto nel rispetto di tutte le normative settoriali nella quali sono previste le specifiche analisi da effettuare volte alla verifica di compatibilità delle proposte con la disciplina d’uso del territorio presente nelle singole aree e con la salvaguardia dei beni culturali (con le modalità di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004) e delle aree naturali protette (attraverso la valutazione di incidenza, svolta con le modalità di cui al D.P.R. n. 357 del 1997 così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 2003)”.
Alla luce del quadro normativo riportato si deve affermare – come del resto già rilevato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce sulla medesima disciplina (in particolare v. sent. n. 308 del 2011) che il legislatore statale nel dettare tale disciplina ha “inteso trovare modalità di equilibrio” tra competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia (v. sent. n. 275 del 2011); è stato, inoltre, precisato che “il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale collaborazione (v. sent. n. 192 del 2011).
In questa prospettiva la stessa Corte costituzionale ha affermato che il legislatore non può procedere autonomamente all’individuazione dei sito nei quali non è consentita la costruzione dei suddetti impianti, potendo ciò avvenire solo sulla base delle Linee guida nazionali (sentenza n. 119 e 124 del 2010).
Ne consegue che la pronuncia gravata correttamente ha ritenuto assolti dalla Regione Molise gli adempimenti istruttori per la realizzazione dell’impianto idroelettrico de quo, autorizzandone la installazione una volta ottenuto l’esito della procedura di Valutazione di incidenza Ambientale negativa, proprio in quanto non esiste un’area non idonea in assoluto ad accogliere impianti alimentari di fonti rinnovabili.
Il ricorso principale deve essere, dunque, rigettato e assorbito il ricorso incidentale condizionato della Regione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;
condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito, per la regione Molise, ed Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, per la Sviluppi Industriali s.r.l.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022