LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18621-2020 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FRANCHI;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO PESENTI, ALBERTO TOFFOLETTO, LUCIANA CIPOLLA, SIMONA DAMINELLI, CHRISTIAN ROMEO;
– controricorrente –
contro
CNP UNICREDIT VITA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 425/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
A.R. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna n. 425 del 31 gennaio 2020;
Unicredit s.p.a. resiste con controricorso, mentre non svolge difese CNP Unicredit Vita s.p.a.;
le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
I – la sentenza impugnata dà atto dell’essere stato il ricorrente rappresentato e difeso, nel giudizio di secondo grado, dagli avvocati Lucia Caccavo e Giovanni Franchi, con domicilio eletto in via Marconi 45;
la parte controricorrente ha eccepito che la sentenza d’appello è stata notificata a mezzo Pec il 10 febbraio 2020 all’indirizzo dell’avvocato Lucia Caccavo, poiché l’altro difensore (avv. Franchi) aveva eletto domicilio presso la medesima e indicato il proprio indirizzo Pec solo ai fini delle comunicazioni;
la circostanza della notifica della sentenza all’indirizzo Pec dell’avv. Caccavo è riscontrata dal doc. 1 della stessa parte;
II. – secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, di un indirizzo di posta elettronica certificata circoscritta la portata alle sole comunicazioni non implica l’obbligo di far riferimento al detto indirizzo per la diversa attività di notificazione (Cass. n. 10355-20);
tuttavia, e di contro, ove si discorra di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo Pec che ciascun avvocato ha indicato al consiglio dell’ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.L. n. 179 del 201, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va comunque eseguita all’indirizzo Pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo (v. Cass. n. 14140-19), e ancorché la notificazione al cd. domicilio digitale non abbia in tal caso carattere esclusivo (Cass. n. 355721);
III. – è invero principio generale che, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite tutte – in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 66, comma 5, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater, e 62, nonché dallo stesso decreto, art. 16, comma 12, dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (v. Cass. n. 2460-21);
IV. – nella concreta fattispecie la notifica della sentenza è stata eseguita a mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei difensori costituiti nel giudizio di appello, come tale menzionato nella sentenza; sicché è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in questa sede;
V. – ne segue che il ricorso per cassazione, spedito in notifica per posta il 7 luglio 2020 rispetto a sentenza validamente notificata per Pec il 10 febbraio 2020, è da considerare tardivo;
VI. – le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.600,00 EURO, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022