LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 3473-2021 proposto da:
S.R., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO SERRA;
– ricorrente –
contro
*****, in persona dell’amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPAOLO MANCA;
– controparte –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronol.
19466/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata l’11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA DE RENZIS LUISA, la quale visti gli artt. 42 e 380-ter c.p.c., chiede alla Corte di cassazione di rigettare l’istanza di regolamento di competenza, confermando l’ordinanza n. 19466/2020, emessa dal Tribunale di Cagliari il 11.12.2020 e comunicata il 16/12/2020, nel giudizio r.g. n. 2007/2020.
PREMESSO che:
S.R. propone regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 19466/2020, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Cagliari, in relazione a un processo di impugnazione di una deliberazione assunta dall’assemblea del *****.
Il Condominio ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u. c..
CONSIDERATO
che:
Il ricorso contesta che il Tribunale si sia erroneamente dichiarato incompetente: la causa verteva sulla erronea applicazione dei criteri di ripartizione delle spese, senza riferimenti a pretese economiche, con la conseguenza che il suo valore doveva essere ritenuto indeterminabile.
Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha rilevato come, in base agli atti di causa, con la deliberazione impugnata sia stato attribuito a carico dell’attore il pagamento di Euro 360,33 e che in ogni caso la somma complessivamente ripartita tra i condomini è stata pari ad Euro 3.100, oltre iva, e che lo stesso attore ha dichiarato in calce all’atto di citazione che il valore della causa ammonta ad Euro 3.100, con conseguente competenza per valore del giudice di pace e incompetenza del tribunale. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo il quale, ove il singolo condomino censuri “la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata” (così Cass. n. 21227 del 2018). Nel caso in esame l’importo che l’attore era tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata rientra sicuramente nella competenza del giudice di pace, essendo pari ad Euro 360,33, così come d’altro canto vi rientra la somma complessivamente ripartita, pari ad Euro 3.100 oltre iva, con la conseguenza che è incompetente il Tribunale adito, essendo competente il Giudice di pace di Cagliari.
Il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Cagliari, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge; il Giudice di pace provvederà in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di Cagliari, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge, spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022