LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenz – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4718-2020 proposto da:
P.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER n. 36, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI ROMA, UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA *****, ROMA CAPITALE – DIPARIMENTO RISORSE ECONOMICHE, REGIONE CAMPANIA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 5391/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso quattro cartelle di pagamento, notificate tramite un estratto di ruolo, relative a varie imposte e per diversi anni d’imposta;
contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale accoglieva parzialmente tale appello affermando che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate;
la parte contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 139 c.p.c., in quanto le notifiche delle cartelle esattoriali sottese all’estratto di ruolo impugnato sono state consegnate alla signora C.V. che è un soggetto diverso dal ricorrente e che non è residente con quest’ultimo, né tanto meno fa parte del suo stato di famiglia e quindi le relative notifiche non si sono perfezionate.
Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Deve infatti rilevarsi che, per contestare tali circostanze fattuali affermate dalla Commissione Tributaria Regionale, la ricorrente fa riferimento a circostanze che non sono trascritte nel corpo del ricorso, né ad esso allegati in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione dei fatti funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020). Nella specie invece il ricorrente fa riferimento a elementi fattuali e amministrativi (la circostanza che la notifica sarebbe avvenuta a persona diversa dal contribuente) di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e secondo questa Corte:
in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);
in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 3340 del 2019).
Il motivo di impugnazione pertanto difetta altresì di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; né la “qualitas” della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass. n. 8943 del 2021).
Pertanto, ritenuto inammissibile l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituite le controparti.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022