Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5143 del 16/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21370-2016 proposto da:

D.L., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ORECCHIONI FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 311/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 905/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da D.L. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che, nel contraddittorio con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aveva rigettato la domanda, volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo;

2. per la cassazione della sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

3. il Ministero ha depositato atto di costituzione, concludendo per il rigetto del ricorso e chiedendo di poter partecipare all’udienza di discussione della causa;

4. con atto del 23 dicembre 2021 il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. perché la rinucia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., comma 2, ed è stata notificata al Ministero dell’Istruzione presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3. l’accettazione rileva, ex art. 391 c.p.c., commi 2 e 4, solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, sulle quali in questo caso non occorre provvedere perché il Ministero non ha svolto attività difensiva e ha solo depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione, che non è stata celebrata;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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