LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8068-2020 proposto da:
S.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 223/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 3520/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 dal Consigliere Dott.ssa BOGHETICH ELENA.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 23.01.2020, ha respinto l’appello proposto da S.D., nato in Guinea, avverso il decreto con il quale il locale Tribunale ha respinto il ricorso del richiedente contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rigetto della sua domanda volta in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. La Corte, in particolare ha escluso la sussistenza di motivi per il riconoscimento di alcun di protezione, rilevando che il richiedente – fuggito per dissidi familiari inerenti questioni ereditarie tra il padre e lo zio e per un tentativo di uccisione tramite la stregoneria da parte di quest’ultimo, a seguito del quale il padre del richiedente aveva a questi consigliato di fuggire in Italia – aveva genericamente chiesto la protezione sulla base di una situazione di violenza generalizzata e di instabilità insussistente in Costa d’Avorio (paese ove ha vissuto sin da piccolo) nonché sul rilievo che non sussisteva alcun pericolo concreto per la vita del ricorrente. Escludeva altresì la rilevanza dello stato di salute del ricorrente (operato a causa di una neoformazione nel canale midollare) poiché egli poteva fruire delle cure mediche necessarie anche nel Paese di origine. Infine, affermava che i fatti riportati dal richiedente erano inattendibili e impedivano al giudice di esercitare i propri poteri di ufficio.
3. Il ricorso di S.D. domanda la cassazione della menzionata sentenza per quattro motivi.
4. Il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultima alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 111 e 24 Cost. nonché nullità della sentenza per manifesta irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, omissione di motivazione, motivazione apparente, avendo, la Corte territoriale, ritenuto che il richiedente sia cittadino della Costa d’Avorio e non della Guinea ed avendo, conseguentemente, effettuato gli approfondimenti istruttori sul primo paese e non sul secondo al quale appartiene il S.D. e ove si è svolta la vicenda familiare narrata;
2. con il secondo ed il terzo motivo si deduce Data pubblicazione 16/02/2022 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, artt. 10 e 32 Cost., artt. 2, 5 e 8 CEDU nonché omesso esame di circostanze decisive, avendo, la Corte territoriale, considerato la patologia sofferta dal richiedente con riferimento alle strutture mediche della Costa d’Avorio e non della Guinea (del tutto insufficienti) e avendo trascurato, ai fini della protezione umanitaria, il percorso di integrazione sociale personale del richiedente in Italia;
3. con il quarto motivo si denunzia violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, art. 2 e 3 CEDU nonché omesso esame di fatti decisivi con riguardo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente e al dovere di cooperazione istruttoria, avendo, la Corte territoriale, trascurato la faida familiare/ereditaria che ha sconvolto la vita del richiedente e la situazione del paese di origine, la Guinea, tramite approfondite ricerche nelle fonti internazionali più accreditate;
4. i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati per quanto di ragione;
5. le c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, consultate dalla Corte territoriale in ottemperanza al dovere di collaborazione istruttoria al fine di acquisire informazioni sulla situazione socio-economica del paese di provenienza del richiedente sono state svolte con riguardo alla Costa d’Avorio nonostante emerga dal ricorso originario (presentato avanti al Tribunale di Milano e parzialmente riprodotto nel ricorso per cassazione) che il paese da cui è partito il richiedente e dove si è svolta la vicenda familiare narrata sia la Guinea Conakry;
6. va, al riguardo, ricordato che in tema di protezione internazionale domanda dell’interessato tanto ai fini previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), quanto in relazione all’apprezzamento della vulnerabilità del richiedente, deve essere valutata con riferimento al “paese di origine” del richiedente, cioè al paese in cui è nato, a meno che il richiedente asilo deduca l’esistenza di un suo specifico radicamento in un contesto territoriale diverso da quello di nascita nel quale il richiedente abbia avuto il suo stabile domicilio ed il centro dei suoi interessi prima dell’emigrazione o del quale avesse acquisito la cittadinanza al momento della presentazione della domanda di protezione; pertanto, il giudice del merito, nel caso in cui non vi sia certezza su tale dato, deve compiere l’indagine ad esso relativa, quale passaggio logico necessario, prima di procedere all’istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta (Cass. n. 5523 e n. 6047 del 2021);
7. nella specie, non risulta che il richiedente asilo abbia dedotto l’esistenza di un suo specifico radicamento in Costa d’Avorio e anzi la vicenda familiare narrata si è svolta nella Guinea Conakry, paese di nascita di S.D., quindi mancavano i presupposti per riferire la valutazione della domanda ad un paese diverso rispetto a quello di origine.
8. questa Corte ha altresì affermato che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente (formulata dalla Corte territoriale), per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (cfr. da ultimo Cass. n. 16122 del 2020);
9. inoltre, questa Corte ha precisato che nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio; Data pubblicazione 16/02/2022 diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105 del 2021); nel caso di specie, le fonti internazionali citate dalla sentenza impugnata non sono datate e, quindi, pur se in un passaggio fanno riferimento ad avvenimenti accaduti – peraltro in Costa d’Avorio – nel gennaio 2017, non è possibile comprendere il grado di aggiornamento e, dunque, di serio affidamento;
10. il ricorso va, pertanto, accolto in ragione della carenza di approfondimento della situazione socio-politica della Guinea, paese di provenienza del richiedente; la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che statuirà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022