Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5159 del 16/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 4602/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Metha Gestioni s.p.a., e Metha Hotel Group s.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna n. 45/12/2013, depositata il 25 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2022 dal Consigliere Luigi D’Orazio, ai sensi della L. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8-bis.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Serrao d’Aquino Pasquale, che ha chiesto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, avendo la società controllata Metha Gestioni s.p.a. presentato nell’anno 2012 domanda di concordato preventivo, con transazione fiscale L. Fall., ex art. 182-ter, successivamente omologata dal tribunale fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 183. Il giudice d’appello, quindi, evidenziava che, allo stato, non era intervenuto alcun “formale intervento caducatorio dell’omologazione giudiziale del concordato preventivo”. Pertanto, allo stato degli atti, per la società controllata Metha Gestioni restava in piedi la transazione fiscale che fa(ceva) cadere il contenzioso in essere”. Inoltre, con riferimento alla società controllante Metha Hotel Group s.p.a., una volta “rimossi i rilievi concernenti IRES ed Irap”, restavano “confermate le componenti della società controllate iscritte nel bilancio consolidato approvato a suo tempo per l’anno di imposta 2005” e ciò “anche prescindendo dalla considerazione che il meccanismo di formazione di ogni bilancio consolidato comporta che costi e ricavi infra gruppo si elidono vicendevolmente”.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi, notificato esclusivamente alla società controllante Metha Hotel Group s.p.a..

3. Questa Corte, con ordinanza del 15 luglio 2020, depositata il 23 dicembre 2020, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Metha Hotel Group s.p.a. e per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione della Agenzia delle entrate è stato ritualmente notificato nei confronti della società controllante Hotel Group s.r.l., come risulta dalla relata di notificazione, sia presso il domicilio eletto (Dott. Semprini Carlo Vincenzo e Dott.ssa Montemagni Meris, Rimini, Piazzetta Gregoro), sia presso il legale rappresentante della società (*****).

2. Sussistendo il litisconsorzio processuale tra Metha Hotel Group s.p.a., controllante, cui è stato ritualmente notificato il ricorso per cassazione, pur se rimasta intimata, e la Metha Gestione s.p.a., controllata, in concordato preventivo (ormai risolto con conseguente dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale di Rimini del 2 settembre 2013), avendo partecipato entrambe le società al giudizio di appello, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione anche nei confronti della Metha Gestione s.p.a., società controllata.

3. Questa Corte, però, con ordinanza del 15 luglio 2020 ha per errore ordinato alla Agenzia delle entrate l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Hotel Group s.p.a., che, invece, era stata già correttamente evocata in giudizio.

4. Revocata la precedente ordinanza, deve, dunque, nuovamente procedersi alla integrazione del contraddittorio, questa volta, nei confronti della Metha Gestioni s.r.l.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società controllata, Metha Gestioni s.r.l., concedendo termine di 60 giorni per la notificazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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