LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14109/2015 proposto da:
Equitalia Centro s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. prof.
Pieremilio Sammarco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi n. 48.
– ricorrente –
contro
C.L.;
– intimata –
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 1586/05/14, depositata il 19/11/2014.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021.
RILEVATO
che:
Ricorre la società Equitalia Centro s.p.a., per la cassazione di CTR Emilia Romagna n. 1986/5/14 depositata il 19 novembre 2014.
La vicenda nasce dalla notifica di tre avvisi di intimazione per il pagamento di tre cartelle esattoriali.
La contribuente, C.L., opponeva le intimazioni. La CTP di Parma accoglieva il ricorso, annullando gli atti e la CTR confermava la sentenza di prime cure, rigettando l’appello dell’Agente della riscossione.
Il presente ricorso è basato su tre motivi.
Non si è costituita la contribuente.
CONSIDERATO
che:
Giova ricordare che la contestazione della contribuente riguardava la mancata notifica delle cartelle, quali atti prodromici delle intimazioni opposte. Eccepiva, inoltre, la conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
La società Equitalia Centro s.p.a., con il primo motivo, lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e contesta l’onere, affermato dalla CTR, di produrre le cartelle esattoriali ai fini della prova della loro avvenuta notifica. La CTR ha, infatti, ritenuto insufficiente la sola produzione delle relazioni di notifica e non anche delle cartelle, con conseguente limitazione della conoscenza dei termini della pretesa ed il pieno esercizio del diritto di difesa. Con il terzo motivo, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ravvisa lo stesso asserito pregiudizio sotto il profilo, non, in generale, della mancata produzione, ma della mancata allegazione delle cartelle alle intimazioni, ritenuta obbligatoria.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione e vanno entrambi ritenuti infondati.
Ora, la contestazione attiene alla mancata produzione ed allegazione di copia delle cartelle alle intimazioni, senza sia dedotto che le intimazioni notificate, in concreto, non contenessero i dati identificativi delle cartelle di pagamento, tali da non consentire il collegamento tra le une e le altre.
Pertanto: quanto alla mancata produzione, la tesi fatta propria dal Giudice regionale, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte ove afferma che “…qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (come avvenuto nella specie)…. non sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.”(Sez. 3, n. 10326 del 13/05/2014; ma anche n. 2018/25292; n. 2012/17313).
Quanto alla mancata allegazione, la tesi affermata dalla CTR urta, anch’essa, con la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che “…..non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell’atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento (nel caso in esame, le cartelle) già notificati all’intimato, non sussistendo un’effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente” (Sez. 6 – 5, n. 9778/2017). Con l’esclusione, quindi, di un obbligo di allegazione degli atti presupposti, nel caso l’atto successivo indichi i precedenti, rendendone superflua l’allegazione.
Nel caso in esame, non risulta, dalla lettura della parte narrativa della sentenza d’appello, la parte intimata avesse mai contestato che le intimazioni non contenessero gli estremi identificativi dell’atto presupposto (le cartelle), né che avesse provato un effettivo pregiudizio, nell’esercizio delle sue difese, per non aver avuto, a causa di quella carenza motivazionale, una adeguata e tempestiva cognizione della pretesa tributaria.
Equitalia, contesta, con il secondo motivo, che le relazioni di notifica prodotte in copia, non fossero sufficienti ai fini della prova della notifica delle cartelle. In altri termini, la ricorrente ritiene che il giudice regionale avesse valutata insufficiente la prova delle notificazioni delle cartelle di pagamento perché le “relate” erano in copia e non in originale. Invero, tale rilievo non è desumibile dal testo della motivazione. La CTR, cioè, non ha censurato che le relazioni di notifica fossero in copia e che, perciò stesso, fossero insufficienti a provare la notifica. Ha, invece, ritenuto che, oltre alle copie delle “relate”, non erano state prodotte (anche) le copie delle cartelle, in allegato alle intimazioni.
Infatti, in motivazione, si legge “l’appellante è stato in grado di esibire copia delle relate di notifica e non delle cartelle stesse”. Il motivo dedotto, dunque, è estraneo alle ragioni per le quali l’appello dell’Agente della riscossione era stato rigettato dal giudice regionale. Pertanto, non è ravvisabile interesse al suo esame ed e’, quindi, inammissibile.
Per le suindicate ragioni sono fondati il primo e il terzo motivo, inammissibile il secondo. il ricorso va in questi termini accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022