Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5200 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8731-2018 proposto da:

FAIMAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO, LAURA CASTALDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

La parte contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa ad IRES per il 2008;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l’appello;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria 1 marzo 2019, n. 6198, questa Corte disponeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344 e ss., in quanto la sentenza impugnata violerebbe le suddette norme nell’escludere la misura agevolativa ivi prevista alla società ricorrente sull’assunto che tale misura si applicherebbe solo agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione energetica.

Con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo per cessata materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021).

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. sez. 6-5, ord., 30 dicembre 2021, n. 41966).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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