LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9767-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.P.L., LE.CL., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato OMAR CHIARI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3685/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
RILEVATO
che:
la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dai due contribuenti L.P.L. e Le.Cl. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che ne aveva respinto il ricorso avverso quattro avvisi di accertamento per imposte dirette relativi alle annualità 2006 e 2007 (due per il 20006 e due per il 2007); la Commissione Tributaria Regionale riteneva che la società L. Geom. G. s.p.a. fosse a ristretta base azionaria, essendo soci solo i due contribuenti, ma considerando che nessuno dei due era stato amministratore della società riteneva venuta meno la presunzione di distribuzione degli utili in loro favore;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria 16 aprile 2019, n. 10611, questa Corte disponeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; successivamente i contribuenti depositavano copia delle domande di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione a ciascuno degli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
Con il motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, in quanto la ristretta base azionaria costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci, senza necessità che occorra la dimostrazione di ulteriori elementi quali la circostanza dell’essere i soci anche amministratori.
Considerato che veniva depositata copia delle domande di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione a ciascuno degli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6, e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13 (Cass. 18 novembre 2020 nn. 26294 e 26295; Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; Cass. 6 novembre 2019, n. 28560; Cass. 5 novembre 2019, n. 28438).
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo per cessata materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021).
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. sez. 6-5, ord., 30 dicembre 2021, n. 41966).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022