Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5202 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10796-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RESTAURI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO CONTI e DAMINI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2626/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

La parte contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa ad IRES per il 2007 e il 2008;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accoglieva l’appello incidentale della parte contribuente;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria 15 maggio 2019, n. 13064, questa Corte disponeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, stante la motivazione carente della cartella e dell’estratto di ruolo ivi recato;

con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-ter, 40 e 42, dovendosi escludere che la fattispecie possa rientrare tra quelle assoggettate alla disciplina del controllo formale delle dichiarazioni fiscali;

con il terzo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344 e ss., non essendo la società contribuente legittimata a benefciare del credito d’imposta connesso alla riqualificazione di immobili già esistenti.

Con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo per cessata materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021).

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. sez. 6-5, ord., 30 dicembre 2021, n. 41966), stante la definizione agevolata della lite da parte del controricorrente.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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