Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5204 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13915-2020 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 5503/14/2019, 5504/14/2019, 5505/14/2019, 5506/14/2019, 5508/14/2019, 5509/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositate il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

la parte contribuente impugnava con un unico ricorso sei distinte sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (5503/14/2019, 5504/14/2019, 5505/14/2019, 5506/14/2019, 5508/14/2019, 5509/14/2019, tutte depositate il 27 settembre 2019) aventi tutte ad oggetto un diniego di rimborso relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali per il 2004 o il 2005 versate in sede di registrazione di un decreto prefettizio di esproprio;

in tutte e sei le liti la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo sussistere i presupposti oggettivi e soggettivi per far luogo al regime di esenzione dal pagamento delle suddette imposte e ritenendo conseguentemente applicabile il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che non è ipotizzabile l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, dettata per un soggetto avente natura di ente pubblico ad una società di diritto privato, che risulta dalla trasformazione del primo, in quanto il mutare della natura giuridica determina l’applicazione di un diverso regime giuridico e fiscale e di conseguenza l’inapplicabilità, in assenza di un’apposita disciplina legislativa, del regime fiscale di favore e quindi delle esenzioni precedentemente godute;

la parte contribuente proponeva ricorso avverso tali sei sentenze affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1985, art. 24, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la parte contribuente non potesse usufruire dell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso è ammissibile in quanto, secondo questa Corte, in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero deì provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (Cass., SU, 16 febbraio 2009, n. 3692; Cass. 7 maggio 2010 n. 11186; Cass. 30 giugno 2010, n. 15582; Cass. 3 aprile 2013 n. 8075; Cass. 22 aprile 2017 n. 4595).

Nella specie si tratta di sei procedimenti formalmente distinti ma tutti attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, in cui i medesimi dipendono per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause (quella sollevata dal ricorente nel suo ricorso), in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta.

Nel merito il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

il termine “Stato” utilizzato dalle disposizioni che prevedono l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipo-catastale e di bollo deve intendersi riferito allo “Stato-persona”, nozione entro cui va esclusa la società a partecipazione pubblica Rete Ferroviaria Italiana (“R.F.I. spa”) – gestrice dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, facente parte del Gruppo “Ferrovie dello Stato spa” (società con socio unico partecipata interamente dal MEF che, in quanto “holding” non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato) – assumendo all’uopo rilievo l’autonoma soggettività dell’ente, in termini di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, nonché la sua organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, sicché essa conserva la propria natura privata senza che rilevi la partecipazione ad essa di un soggetto pubblico (Cass. n. 17034 del 2020);

in materia tributaria, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, esonera dall’imposta di registro unicamente lo Stato-persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale (nella specie, TAV s.p.a, partecipate da Ferrovie dello Stato s.p.a., a sua volta partecipata dallo Stato) è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale. L’opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame ha carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario (Cass. 28681 del 2018; Cass. 27289 del 2017); il principio affermato con riferimento all’imposta di registro può certamente trovare applicazione anche alle altre disposizione agevolative (Cass. n. 17034 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che non è ipotizzabile l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, dettata per un soggetto avente natura di ente pubblico ad una società di diritto privato, che risulta dalla trasformazione del primo, in quanto il mutare della natura giuridica determina l’applicazione di un diverso regime giuridico e fiscale e di conseguenza l’inapplicabilità, in assenza di un’apposita disciplina legislativa, del regime fiscale di favore e quindi delle esenzioni precedentemente godute – ha correttamente ritenuto che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, e le altre norme di esenzione esonerano dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale unicamente lo Stato-persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale.

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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