LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12541-2021 proposto da:
E.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA GRILLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. cronol. 207/2021 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 13/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTO E DIRITTO
La Corte rileva:
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 12 aprile 2021. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che il ricorrente E.C., nato in Nigeria, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria o a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato un “atto di costituzione” che non contiene alcuna difesa.
3. – I motivi di ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), e art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame del pericolo per l’incolumità del richiedente proveniente dalla comunità di appartenenza del padre in assenza di adeguata tutela da parte della pubblica autorità. Secondo il ricorrente il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare non essere necessario che i responsabili del danno grave (rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) siano agenti istituzionali; Si deduce, infatti, che i detti responsabili possono essere anche soggetti privati.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il Tribunale tenuto conto delle condizioni di criticità sociale e istituzionale del paese di provenienza, nonché del percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente nel nostro paese. L’istante rimarca il rilievo che assumerebbero, ai fini della protezione umanitaria, tre elementi: la situazione psico-fisica conseguente alla vicenda da lui narrata; l’aver egli concluso in Italia un contratto a tempo indeterminato nel settore dell’assistenza alla persona; l’approfondimento di aspetti del proprio vissuto idonei ad attestare una effettiva condizione di vulnerabilità.
4. – In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione.
5. – Ciò determina l’estinzione del giudizio.
Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell’intimato Ministero.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022