La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Montreal, art. 33, comma 1, anche quando non si faccia questione di giurisdizione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21480-2019 proposto da:
EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato GENNARO D’ANDRIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell’avvocato FABIO COLLAVINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1076/2019 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2016 B.E. convenne dinanzi al Giudice di pace di Treviso la società EasyJet Airline Company Ltd., esponendo di avere acquistato un biglietto aereo per il volo Amsterdam-Venezia del *****, operato dalla società convenuta, del quale non pote’ usufruire perché venne cancellato.
Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno ed al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. comunitario n. 261 del 2004, art. 7.
2. Con ordinanza 985/17 (il ricorso parla di “sentenza”) il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza per territorio, in favore del Giudice di pace di Venezia.
Tale ordinanza venne appellata da B.E..
Il Tribunale di Treviso, con sentenza 16 maggio 2019 n. 1076, ritenne sussistente la giurisdizione del giudice italiano; individuò il giudice competente ratione loti in quello della residenza dell’attrice, D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 66-bis, e dunque il Giudice di pace di Treviso; di conseguenza ritenne fondato il gravame sul punto della competenza per territorio; esaminò nel merito la domanda e condannò la compagnia aerea al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 1.000, di cui 250 a titolo di compensazione pecuniaria Reg. n. 261 del 2004, ex art. 7.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla EasyJet con ricorso fondato su due motivi.
B.E. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla competenza.
Nella illustrazione del motivo la società ricorrente sostiene che:
-) il Tribunale avrebbe dovuto tenere distinte la domanda di compensazione pecuniaria e quella di risarcimento del danno; la prima, infatti, è disciplinata dal Reg. comunitario n. 1215 del 2012, mentre la seconda è disciplinata dalla Convenzione di Montreal;
-) per quanto riguarda la domanda di risarcimento, soggetta alla Convenzione di Montreal, giudice competente a conoscere di essa, ai sensi della convenzione, art. 33, poteva essere soltanto:
a) il giudice del luogo del domicilio del debitore;
b) il giudice del luogo della sede principale dell’attività del vettore;
c) il giudice del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto;
d) il giudice del luogo di destinazione del volo;
-) tali regole dettate dalla Convenzione di Montreal devono essere osservate non solo per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione, ma anche ai fini della ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali del medesimo stato;
-) in applicazione di tali regole, giudice competente nel caso di specie doveva ritenersi il Giudice di pace di Venezia, quale il giudice del luogo di destinazione del volo.
1.1. Preliminarmente va rilevato come la controricorrente abbia dedotto, alle pagine 3-5 del controricorso, che in primo grado l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla EasyJet si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile per incompletezza, non avendo la società convenuta correttamente elencato tutti i fori concorrenti.
Tuttavia una eccezione di questo tipo si sarebbe dovuta proporre attraverso un ricorso incidentale, eventualmente condizionato, e non già attraverso il controricorso.
1.2. Nel merito il motivo è fondato.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 7 novembre 2019, in causa C-213/18, Guaitoli, ha stabilito che nel caso in cui un viaggiatore proponga nei confronti del vettore aereo due domande cumulate, l’una di condanna al pagamento dell’indennizzo forfettario previsto dal Regolamento 261/04; l’altra di condanna al risarcimento del danno ulteriore, la competenza va stabilita in base ai seguenti principi:
(a) il giudice deve valutare la propria competenza “per il primo capo della domanda, alla luce del Reg. n. 1215 del 2012, art. 7, punto 1, e, per il secondo capo della domanda, alla luce di detta convenzione, art. 33”;
(b) l’art. 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra giudici appartenenti a differenti Stati che siano parti della Convenzione suddetta, ma anche la ripartizione della competenza territoriale interna fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.
1.3. La domanda di pagamento dell’indennizzo previsto dal Reg. n. 261 del 2004, è dunque soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza “ordinarie”, stabilite dal Reg. n. 1215 del 2012.
E poiché la suddetta domanda scaturisce da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta alla competenza del giudice del luogo “in cui i servii sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”, ai sensi del Reg. n. 1215 del 2012, art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), secondo trattino.
Tale norma è stata interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di “fornitura principale” dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte giust. UE, sez. IV, 9.7.2009, in causa C-204/08, Rehder).
Ne’ potrebbero venire in rilievo le norme comunitarie sulla competenza in tema di contratti stipulati dal consumatore, dal momento che il Reg. n. 1215 del 2012, art. 17, comma 3, esclude l’applicabilità di tali norme “ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”, quale è appunto il contratto oggetto del presente giudizio.
Venendo dunque al caso specifico, non è controverso che il volo cancellato da EasyJet (e dunque il servizio promesso e non adempiuto) sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto di Amsterdam con destinazione Venezia.
Pertanto la domanda di pagamento dell’indennizzo pecuniario ai sensi del Reg. n. 261 del 2004, poteva essere proposta dinanzi ad un solo giudice italiano: il Giudice di pace di Venezia, quale giudice del luogo di destinazione del volo.
1.4. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è soggetta invece, secondo il dictum dei Giudici di Lussemburgo, alle regole di competenza dettate dalla Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo. Regole, come già detto, che ad avviso della Corte di giustizia disciplinano non solo il riparto della giurisdizione tra giudici di Stati diversi, ma anche l’individuazione del giudice competente all’interno di ciascuno Stato aderente alla Convenzione.
Tale statuizione della Corte di giustizia rende non più sostenibile l’orientamento, in precedenza condiviso da questa Corte, secondo cui la Convenzione di Montreal non si occupa dei criteri di riparto della competenza, ma solo dei criteri di riparto della giurisdizione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016, Rv. 639710 – 01; Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, Rv. 633018 – 01 (quest’ultima con riferimento alle analoghe norme contenute nella Convenzione di Varsavia); Sez. 3, Ordinanza n. 11183 del 26/05/2005, Rv. 581918 01).
La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Montreal, art. 33, comma 1, anche quando non si faccia questione di giurisdizione.
La suddetta norma detta, a tal fine, quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore:
a) al giudice avente sede nel luogo del domicilio del vettore;
b) al giudice avente sede nel luogo della sede principale dell’attività del vettore;
c) al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto;
d) al giudice avente sede nel luogo di destinazione.
1.5. Nel caso di specie:
-) il primo criterio porta ad escludere addirittura la giurisdizione del giudice italiano, pacifico essendo che la Easyjet abbia sede nel Regno Unito;
-) il secondo criterio porta ad escludere la competenza del Giudice di pace di Treviso, dal momento che è la stessa controricorrente ad ammettere che in Italia la easyJet ha una sede secondaria a Somma Lombardo (pagina 7 del controricorso);
-) il terzo criterio risulta inapplicabile al caso di specie, non essendo mai stato nemmeno allegato che la EasyJet abbia una impresa che ha provveduto a stipulare il contratto a Treviso; ovviamente non rilevano a tal fine le deduzioni svolte dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., la quale può essere utilizzata per illustrare domande ed eccezioni già svolte nel ricorso o nel controricorso, ma non a sanarne eventuali mende o lacune;
-) il quarto criterio conduce ad affermare la competenza del Giudice di pace di Venezia.
Pertanto, quale che fosse il criterio applicabile, comunque restava esclusa la competenza del Giudice di pace di Treviso.
1.6. Le deduzioni svolte dalla controricorrente nella propria memoria illustrativa non infirmano le conclusioni appena esposte.
La controricorrente deduce, in sostanza, l’irrazionalità di un sistema il quale costringe la persona danneggiata ad introdurre due diversi giudizi dinanzi a due diversi giudici, qualora intendesse domandare sia il risarcimento del danno, sia l’indennizzo previsto dalla normativa comunitaria.
A tale allegazione va replicato, in primo luogo, che dinanzi all’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla sentenza Guaitoli non residuano spazi per il giudice nazionale, il quale è libero di interpretare la norma interna, ma non di rimettere in discussione la norma comunitaria così come interpretata dalla Corte di giustizia.
In secondo luogo va rilevato che il rischio della duplicazione delle domande dinanzi a giudici diversi, come rilevato anche dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia, al 5 51 della proprie conclusioni scritte nella causa Guaitoli, è estremamente limitato, per due diverse ragioni.
1.6.1. La prima ragione è che il Regolamento n. 1215/2012 e la Convenzione di Montreal hanno in comune ben due criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, e cioè il luogo del domicilio del convenuto e quello di destinazione del volo: pertanto, quando il passeggero sceglie di incardinare sia la domanda di danno, sia quella di indennizzo, dinanzi al giudice di uno dei due luoghi suddetti, tutte e due le pretese saranno trattate da un solo giudice.
1.6.2. La seconda ragione è che l’eventuale applicazione delle norme sulla connessione previste al Reg. n. 1215 del 2012, art. 30, potrebbe consentire di evitare l’esistenza di procedimenti giudiziari multipli, o addirittura concorrenti.
1.6.3. Le considerazioni che precedono consentono di escludere che i principi affermati dalla sentenza Guaitoli confliggano con i diritti fondamentali sanciti dal Trattato sull’Unione Europea o con diritti costituzionalmente garantiti.
1.7. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Venezia, in virtù del principio secondo cui “quando il giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice” (Sez. 3, Sentenza n. 15430 del 10/08/2004, Rv. 576165 – 01).
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia in qualità di giudice di appello, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022