LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 21672-2019 proposto da:
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, ANTONIO IANNOTTA;
– ricorrente –
contro
D.D.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 11603/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Venezia ha presentato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte 3 maggio 2019 n. 11603, deducendo che nel dispositivo è erroneamente indicato il nome di battesimo della propria controparte, soccombente condannata alla rifusione delle spese.
2. D.D. è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Palese è la sussistenza dell’errore materiale segnalato dalla parte ricorrente: negli atti di causa, nell’epigrafe della corrigenda ordinanza ed a pagina 2 della motivazione, infatti, l’allora ricorrente è indicato come ” D.D.”, mentre a pagina 9 della citata ordinanza la parte soccombente è indicata con il nome di ” D’.Da.”.
2. L’ordinanza 11603/19 di questa Corte va pertanto corretta sostituendo, ovunque ricorrente, il nome ” D.D.” al nome ” D’.Da.”.
PQM
-) dispone che l’ordinanza di questa Corte del 3 maggio 2019 n. 11603 sia corretta così come indicato in motivazione;
-) manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022