Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5234 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 21672-2019 proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, ANTONIO IANNOTTA;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 11603/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Venezia ha presentato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte 3 maggio 2019 n. 11603, deducendo che nel dispositivo è erroneamente indicato il nome di battesimo della propria controparte, soccombente condannata alla rifusione delle spese.

2. D.D. è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Palese è la sussistenza dell’errore materiale segnalato dalla parte ricorrente: negli atti di causa, nell’epigrafe della corrigenda ordinanza ed a pagina 2 della motivazione, infatti, l’allora ricorrente è indicato come ” D.D.”, mentre a pagina 9 della citata ordinanza la parte soccombente è indicata con il nome di ” D’.Da.”.

2. L’ordinanza 11603/19 di questa Corte va pertanto corretta sostituendo, ovunque ricorrente, il nome ” D.D.” al nome ” D’.Da.”.

PQM

-) dispone che l’ordinanza di questa Corte del 3 maggio 2019 n. 11603 sia corretta così come indicato in motivazione;

-) manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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