LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22228-2019 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 209, presso lo studio dell’avvocato DARIO DE BLASIIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SCHIAVULLI;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2008 L.A. convenne dinanzi al Tribunale di Foggia la società Allianz S.p.A., esponendo di avere concluso con essa un contratto di assicurazione contro il furto di un proprio autoveicolo, modello Audi 80; che il suddetto veicolo era stato rubato da ignoti; che l’assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo.
Chiese pertanto la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.
2. Il Tribunale di Foggia con sentenza 26 maggio 2014 n. 1210 rigettò la domanda per difetto di prova.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
3. La Corte d’appello di Bari con sentenza 1 febbraio 2019 n. 247 rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne “incontestabili” le motivazioni adottate dal Tribunale; che i documenti depositati dall’appellante a dimostrazione di essere effettivamente divenuto proprietario del veicolo che si assumeva rubato erano “incompleti”; che non vi era di conseguenza prova dell’acquisto, da parte dell’assicurato, del veicolo; che la persona indicata come venditore del veicolo, interrogata in veste di testimone, aveva negato il fatto; che parte della documentazione depositata dall’attore era contraffatta; che irrilevante, infine, era la circostanza che in sede penale l’assicurato fosse stato assolto dall’imputazione di falso.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.A., con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito la Allianz con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto indimostrato l’acquisto, da parte sua, del veicolo oggetto del lamentato furto.
Deduce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare in modo conveniente due documenti allegati agli atti, dai quali si sarebbe dovuta desumere – indirettamente – la prova dell’effettivo acquisto del veicolo trafugato.
2. Col secondo motivo il ricorrente, dopo avere trascritto alla lettera il contenuto del primo motivo di ricorso, ribadisce di avere ampiamente fornito quella prova che invece la Corte d’appello aveva ritenuto insufficiente, e prospetta il vizio di nullità della sentenza “per i medesimi motivi sopra enunciati”.
3. Col terzo motivo il ricorrente deduce che la Corte d’appello, trascurando di esaminare i documenti dimostrativi del suo buon diritto, sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
4. Tutti e tre i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto intesi a sostenere che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove a sua disposizione. Censura, questa, notoriamente non prospettabile in sede di legittimità.
Resta solo da aggiungere che la circostanza che il giudice di merito non abbia preso in esame una fonte di prova non costituisce vizio di “omesso esame d’un fatto decisivo”, per i fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, chiamate a stabilire come dovesse interpretarsi tale ultima norma, hanno chiarito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”(Cass. SU, n. 8053 del 14).
5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna L.A. alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022