Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5236 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11781-2019 proposto da:

M.N., in qualità di genitrice esercente la responsabilità genitoriale sui minori B.S., B.A., (figli del Sig. B.G. deceduto), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO N. 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– ricorrente –

contro

L.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO COSENTINO;

– controricorrente –

contro

BE.GU., B.F., B.N., B.A.M., B.V., elettivamente domiciliati in Roma viale Liegi 35/B, presso lo studio dell’avv. GABRIELE DI PAOLO, rappresentati e difesi dall’avv. ELIO DI FILIPPO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1860/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – M.N., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sui figli minori B.S. e B.A., ricorre per quattro mezzi, nei confronti di L.A.M., Be.Gu., B.N., B.A.M. e B.V., contro la sentenza del 4 ottobre 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila, adita con ricorso del 7 novembre 2017, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra B.G. e L.A.M., dichiarando altresì al riguardo cessata la materia del contendere per il decesso del B.G. verificatosi il *****.

2. – L.A.M. resiste con controricorso.

3. – Resistono altresì con controricorso Be.Gu., B.F., B.N., B.A.M. e B.V..

CONSIDERATO

che:

4. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., su punti decisivi della controversia nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, n. 4.

Il terzo mezzo, rubricato 2 bis, denuncia violazione dell’art. 140 c.p.c., e degli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione alla notificazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale, oltre che dell’ordinanza presidenziale.

Il quarto mezzo, rubricato come terzo, denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione.

Ritenuto che:

5. – Il ricorso è inammissibile.

B.G. ha agito dinanzi al Tribunale di Chieti chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con L.A.M., domanda, questa, che il Tribunale ha accolto nella contumacia della convenuta.

La L. ha spiegato appello ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, lamentando di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, effettuata presso un indirizzo dal quale ella era sloggiata da anni, fissando la propria residenza anagrafica altrove; ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per morte del coniuge in corso del processo.

La adita Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza qui impugnata, nel contraddittorio con M.N., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulle figli minori B.S. e B.A., eredi del B.G., nonché degli altri eredi Be.Gu., B.N., B.A.M. e B.V., ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, in conseguenza della nullità della notificazione del relativo atto introduttivo, ed altresì la cessazione della materia del contendere per morte del coniuge originario attore.

Dopodiché M.N., nella menzionata qualità, ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con i quattro motivi sopra indicati, per avere ritenuto la nullità della sentenza di primo grado in conseguenza della nullità della notificazione del ricorso introduttivo. Ma le figlie del defunto B.G. sono prive di legittimazione ad impugnare la sentenza d’appello.

Difatti l’azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico – nella specie estranee alla lite – inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l’istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, è inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualità di erede, miri non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l’azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio. L’art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione, sicché, in tema di azione di divorzio, ove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (e cioè la cessazione degli effetti civili del matrimonio), detta norma non vale a radicare la legittimatio ad processum del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l’intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa (Cass. 25 giugno 2003, n. 10065).

6. – Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tenuto conto della ragione di inammissibilità preclusiva dello scrutinio delle censure. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

7. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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