Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.5239 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14468-2016 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e EMILIA FAVATA che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

G.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO NUCARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1682/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/06/2015 R.G.N. 1361/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1682 del 2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’INAIL a corrispondere all’attuale intimato, operatore ecologico alle dipendenze del comune di Reggio Calabria, la rendita per malattia professionale (ipoacusia bilaterale) nella misura del 19,25 per cento dal 1 marzo 2005 e nella misura complessiva del 29 per cento (ricomprendendovi anche la lombosciatalgia) dal 13 dicembre 2005.

2. La Corte di merito, rinnovato l’esame peritale, ha riconosciuto l’eziologia professionale della spondiloartrosi lombare sinistra con disco Bulgin L4-L5 determinata dall’esposizione del sistema muscolo-scheletrico a un sovraccarico biomeccanico qualificando l’invalidità al 12 per cento (codice 213 D.M. 12 luglio 2000) considerando l’esposizione in termini di intensità e durata dovuta all’attività lavorativa di movimentazione dei cassonetti dei rifiuti, svolta dal 1993 al 2004; quanto all’ipoacusia bilaterale, l’applicazione della tabella elaborata da Marello conduceva ad una percentuale del 19,25 per cento.

3. In applicazione della formula di Gabrielli alle patologie così accertate, la Corte territoriale ha quantificato l’inabilità lavorativa totale al 29 per cento, riconoscendo che la lombosciatalgia era conclamata documentalmente da febbraio 1996, mentre l’ipoacusia bilaterale da giugno 2006 (esame audiometrico), facendo decorrere, in conclusione, l’ipoacusia dal 1 maggio 2005, non avendo l’INAIL contestato la decorrenza ed essendo stato il gravame limitato alla quantificazione dei postumi, e la lombosciatalgia dalla data della domanda (13.12.2005), non potendo essere anteriore alla domanda susseguente ad infortunio sul lavoro del 1996.

4. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, G.S..

5. L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n. 2, lett. b), e violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, commi 1 e 2, per avere la Corte di merito riconosciuto la rendita per danno biologico nella misura del 19,25 per cento dal 1 marzo 2005 per la ipoacusia bilaterale (denunciata nel 2005) e, nella misura complessiva del 29 per cento, dal 13 dicembre 2005, data di presentazione della domanda di aggravamento dell’infortunio, ricomprendendo nella valutazione del danno anche i postumi della lombosciatalgia conseguente all’infortunio verificatosi nel 1996, facendo uso, nella quantificazione del danno nella complessiva misura del 29 per cento, degli stessi parametri di valutazione per eventi sottoposti a regimi diversi, il D.P.R. n. 1124 del 1965 e il D.Lgs. n. 38 del 2000; assume che i detti regimi sono coesistenti fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema e, cioè, fino allo scadere dei termini revisionali delle rendite costituite per eventi verificatisi o denunciati prima del 25 luglio 2000, data di entrata in vigore del D.M. di approvazione delle tabelle ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, e, nella specie, trattandosi di malattia professionale denunciata con domanda amministrativa (del 15 gennaio 1999) antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, le menomazioni dovevano essere valutate alla stregua del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 (indennizzabilità delle menomazioni superiori al 10 per cento) e non già alla stregua del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n. 2, lett. a) (indennizzabilità, in capitale, delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, e in rendita, dal 16 per cento, nella misura indicata nell’apposita tabella di indennizzo del danno biologico).

7. Il ricorso è da rigettare.

8. La denunciata violazione di legge è insussistente, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalle disposizioni di legge.

9. Non si verte, nella vicenda all’esame, in tema di valutazione complessiva dei postumi ricadenti in discipline diverse sibbene, come emerge dalla stessa sentenza impugnata che nel fare proprie le conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio dipana con chiarezza la ratio decidendi con riferimento a domanda per esposizione a rischio nel segmento temporale dal 1993 al 2004, bensì in materia di domanda di rendita per malattia professionale denunciata dall’assicurato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, per esposizione a rischio morbigeno protratta nel tempo anche dopo tale data.

10. Nessun danno occorso all’assicurato, nell’infortunio denunciato all’INAIL nel lontano 29 febbraio 1996, aveva portato al riconoscimento della relativa protezione (il relativo diniego, invero, neanche era stato avversato dall’assicurato in sede amministrativa) perché possano rilevare, nella specie, profili inerenti a preesistenti menomazioni, nel vigore della precedente disciplina, sulle quali l’INAIL invoca, ora, la valorizzazione di postumi ricadenti in discipline diverse pur a fronte di domanda imperniata esclusivamente sulla protratta esposizione, nel tempo, a rischio morbigeno.

11. La sentenza impugnata è pertanto immune da censure per essersi conformata ai consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 9956 del 2011, 14553 del 2013, 19286 del 2017, 10789 e 21743 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti) non versandosi in fattispecie di coesistenza di discipline diverse come pretende l’INAIL vanamente valorizzando la domanda amministrativa del 15 gennaio 1999 in riferimento ad infortunio non assurto, per quanto premesso nei paragrafi che precedono, ad evento meritevole di protezione nel vigore della precedente disciplina.

12. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarre.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento da distrarsi in favore dell’avvocato Francesco Nucara.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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