Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.5242 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3588-2019 proposto da:

D.S.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA VALORZI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2018 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 74/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti, tutti insegnanti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano relative alle classi di concorso risultanti dagli estratti delle graduatorie in atti, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato l’8.8.2015 domandavano ed ottenevano in data 24.8.2015 provvedimento del Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, successivamente confermato con provvedimento del 28.9.2015 dal Collegio dei reclami cautelari, di accertamento del diritto ad essere ammessi alle fasi B e C del piano di assunzioni straordinario a tempo indeterminato di cui alla L. n. 107 del 2015, e ordine nei confronti del Ministero dell’Istruzione e della provincia autonoma di Bolzano di adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza diretti a garantire l’ammissione al piano straordinario di assunzione previsto dalla legge anzidetta e dal D. del Direttore generale n. 767 del 2015, relativamente alle fasi B e C della L., art. 1, comma 98.

Il provvedimento cautelare veniva eseguito a seguito di ricorso degli insegnanti ex art. 669-duodecies c.p.c., e della nomina di un commissario ad acta disposta nell’ambito del relativo procedimento, in esito al quale venivano stipulati i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

2. Con ricorso al Tribunale di Bolzano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedeva che fosse accertato che gli odierni ricorrenti non avevano diritto di partecipare all’anzidetto piano straordinario di assunzioni, con rigetto delle domande formulate dagli stessi in sede cautelare, la revoca dei provvedimenti cautelari, compresi quelli assunti all’esito del giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c., la risoluzione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito dei provvedimenti cautelari e la condanna, in solido, alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese di lite liquidate in sede cautelare.

Il Tribunale, con sentenza n. 232/2017, rigettava la suddetta domanda di accertamento negativo.

3. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, decidendo sull’impugnazione del Ministero, in riforma della pronuncia di prime cure, disattendeva le domande svolte dagli insegnanti con il ricorso ex art. 700 c.p.c., revocava i provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale di Bolzano, compresi quelli assunti e conseguiti all’esito del giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c. e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione dei contratti individuali di lavoro stipulati in base a detti provvedimenti cautelari.

Respingeva la Corte territoriale la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa degli appellati dinanzi al Tribunale e riproposta in sede di appello, con riguardo alla pretesa tardività del giudizio di merito promosso dal Ministero ritenendo che a norma dell’art. 669 octies c.p.c., comma 6, inserito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis), convertito con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, la disposizione di cui al medesimo art. 669 octies c.p.c., comma 2, la quale impone l’introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio di 60 giorni, non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., a seguito dei quali “ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito” senza soggiacere ad alcun termine di decadenza.

Richiamava la pronuncia di questa Corte del 25 maggio 2016, n. 10840 e la nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c. (e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori) disegnata dall’art. 669-octies c.p.c., comma 6, e la nozione di “strumentalità attenuata” del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione da obbligatoria entro un termine legislativamente previsto era divenuta facoltativa.

Quanto al merito, ricostruita la normativa statale e della provincia autonoma di Bolzano rilevante in causa fino alla L. n. 107 del 2015 (c.d. sulla buona scuola), escludeva che, ai fini del reclutamento straordinario di cui a detta ultima legge, le graduatorie ad esaurimento di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, richiamate dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 96, fossero equivalenti a quelle ad esaurimento della provincia autonoma di Bolzano di cui alla Delib. 2 aprile 2007, n. 1132.

Evidenziava che non sussisteva alcuna possibilità di adattare il sistema nazionale delle graduatorie ad esaurimento (con aggiornamento triennale) a quello delle diverse e non omogenee graduatorie ad esaurimento e, nella specie, della provincia autonoma di Bolzano (con aggiornamento annuale) se non a costo di determinare un incongruo sistema di intercambiabilità tra ruoli e graduatorie provinciali e nazionali.

Assumeva che la distinzione tra l’ordinamento scolastico nazionale e quello provinciale e l’esclusione di una scelta legislativa nel senso di rendere comunicanti i ruoli (provinciale e nazionale) trovava reiterate conferme nell’ambito della L. n. 107 del 2015, art. 1, cit. e richiamava, in particolare, il contenuto del comma 77.

Rilevava che nel medesimo contesto normativo erano state previste, ai commi 191 e 211, clausole di salvaguardia.

Sosteneva che la partecipazione al piano nazionale di assunzione dei docenti iscritti nelle GAE di Bolzano avrebbe pregiudicato l’equilibrio tra gli insegnanti soggetti all’ordinamento della provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale.

3. Per la cassazione della sentenza i docenti hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi.

4. Il MIUR ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha proceduto in Camera di Consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

6. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

7. I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 95 e ss., e dell’art. 117 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato l’esclusione dei ricorrenti dal piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato del personale docente previsto dalla L. n. 107 del 2015.

Secondo i ricorrenti detta legge statale deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato e secondo i principi affermati dalla stessa Corte Cost. nella sentenza n. 187/2016 con riguardo alle norme che hanno cancellato l’illecito comunitario, tra cui è ricompreso espressamente la L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, norma che nell’interpretazione del giudice delle leggi è intesa a garantire all’intera massa dei docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Rilevano che se la provincia di Bolzano non ha attuato un piano straordinario di stabilizzazione, essi ricorrenti hanno diritto ad essere stabilizzati in altre regioni, come richiesto tramite la partecipazione alle fasi B e C del piano di assunzione su tutto il territorio nazionale.

In subordine chiedono sollevarsi la questione di illegittimità costituzione della indicata norma nella parte in cui sono esclusi dalla stabilizzazione nazionale i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Bolzano.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 95 e ss., della L. n. 296 del 2006, art. 1, L.P. di Bolzano n. 1 del 2004, L.P. n. 4 del 2004, L.P. n. 3 del 2008, L.P. n. 1 del 2015, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito alla L. statale n. 107 del 2015 (e alla precedente L. statale n. 296 del 2006) l’intento di escludere dalla stabilizzazione i docenti precari di Bolzano.

Ad avviso dei ricorrenti le graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano derivano comunque dalla L. statale n. 296 del 2006, in quanto la precedente L.P. n. 4 del 2004, prescriveva all’art. 15, comma 5, che “trovano applicazione le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale” e quindi alla L. nazionale sopravvenuta n. 296 del 2006, sicché la L.P. n. 2 del 2008, sarebbe solo ricognitiva.

Il diritto a partecipare alla stabilizzazione nazionale sarebbe altresì confermato dal D.P.R. n. 89 del 1983, il cui art. 12 prevede il trasferimento a domanda a scuole del restante territorio nazionale.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c..

Censurano la sentenza impugnata per aver accolto le domande di risoluzione dei contratti individuali erroneamente ritenendo applicabile l’art. 669 novies c.p.c., comma 3, che però si riferisce solo al giudizio di merito in riassunzione proposto ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., comma 1.

4. Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del terzo motivo di ricorso.

4.1. Tale motivo è innanzitutto inammissibile in quanto i ricorrenti si limitano a prospettare la tesi esposta in sede di memoria difensiva in primo grado e in appello senza confrontarsi con il decisum, sul punto, della Corte territoriale e senza spiegare perché le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non consentendo così a questa Corte di adempiere il proprio compito istituzionale di nomofilachia (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038).

4.2. Peraltro, le affermazioni della Corte territoriale sono del tutto in linea con i precedenti di questa Corte (Cass. 25 maggio 2016, n. 10840; Cass. 31 agosto 2018, n. 21491, Cass. 10 dicembre 2020, n. 28197) secondo cui il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare e, dunque, in esso possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare.

5. Sono infondati gli ulteriori motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione.

6. Ritiene il Collegio del tutto condivisibile la ricostruzione in diritto della Corte territoriale.

6.1. Occorre premettere che la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), nell’ottica di meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, prevede che con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti, tra l’altro, la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente contestualmente disponendo che, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge le graduatorie permanenti di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

La suddetta disposizione è richiamata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 96, che prevede un piano straordinario di assunzioni e, dopo aver precisato, alla lett. a) che beneficiano di tale piano i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con D.D. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, alla successiva lett. b) ha stabilito che “di tale piano beneficiano anche i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.

6.2. La questione che si pone è se nella previsione di cui alla lett. b) possano essere ricomprese anche le graduatorie provinciali della provincia autonoma di Bolzano.

La stessa L. n. 107 del 2015, all’art. 1, comma 211, prevede che: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”.

Per comprendere la ratio di tale ultima previsione va ricordato che alla provincia autonoma di Bolzano lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ha attribuito potestà legislativa in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)” (art. 9, comma 2), potestà da esercitare nei limiti fissati dall’art. 5 dello stesso Statuto, ossia nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

6.3. Con il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, è stata dettata un’articolata disciplina delle competenze attribuite nel settore scolastico alle province autonome affidandosi o delegandosi a queste una notevole vastità di poteri anche in tema di stato giuridico del personale docente (art. 1, comma 2, e art. 12) e contestualmente ribadendosi il carattere statale degli istituti scolastici operanti nel territorio provinciale (art. 3, comma 1) e prevedendosi una molteplicità di raccordi fra l’amministrazione provinciale e quella statale, in ragione della permanente competenza del legislatore nazionale a determinare i principi della materia (si veda, sul punto, Cass. n. 12424 del 2021).

In particolare, con l’indicato D.P.R. n. 89 del 1983, come successivamente integrato, si è previsto (art. 1, commi 2 e 3) che: “2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante – ispettivo, direttivo e docente – di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell’osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996 3. La provincia ha potestà di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l’attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell’art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché per una più efficace organizzazione della scuola”. Con il medesimo D.P.R. è stata, poi, attribuita alla provincia la possibilità di istituire propri ruoli per il personale scolastico stabilendosi (art. 12, comma 1) che: “Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all’art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica” e si è precisato (art. 12, comma 8) che: “La provincia disciplina con proprie leggi, nell’ambito della potestà legislativa di cui all’art. 1, comma 3, lo stato giuridico del personale di cui all’art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una più efficace organizzazione della scuola e per l’attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell’art. 9”.

6.4. Con il successivo il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, in L. 4 giugno 2004, n. 143 si sono dettate (art. 1) disposizioni in materia di graduatorie permanenti di cui al TU n. 297 del 1994, stabilendosi, al fine della prevista possibilità di rideterminazione di dette graduatorie, che sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla Tabella allegata alla medesima legge ed ulteriormente prevedendo (art. 2, comma 1) corsi speciali di durata annuale, riservati, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. All’art. 2, comma 6, è stato previsto che: “Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell’anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L’inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali”.

6.5. Non vi è dubbio, allora, che sussiste una potestà legislativa provinciale concorrente rispetto a quella statale che, come tale, deve essere esercitata in armonia con la Cost. e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, deve rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali nonché le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e, nelle materie disciplinate, deve garantire la coerenza con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato (Corte Cost. n. 122/2018; Corte Cost. n. 328/2010; Corte Cost. n. 213/2009).

6.6. Del resto, già con la L.p. Bolzano n. 12 del 1998, sono state dettate disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole. Tale legge provinciale era stata, invero, preceduta da quella L.P. n. 24 del 1996, inizialmente emanata per dettare norme in materia di “Consiglio scolastico provinciale”, poi, però, divenuta, a seguito delle modifiche apportate dalla L.p. n. 2 del 2008, testo di più ampia portata, prevedente anche disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante.

Alla L.p. n. 12 del 1998 ha fatto seguito la L.p. n. 1 del 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004) che, all’art. 19 (Modifica della L. provinciale 14 dicembre 1998, n. 12), ha aggiunto, tra gli altri, dopo il comma 1 dell’art. 20 della L.p. n. 12 del 1998, il comma 2, secondo il quale: “2. Ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti per l’immissione in ruolo o ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti o d’istituto per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può riconoscere ai candidati e alle candidate un punteggio adeguato per la laurea in scienze della formazione primaria sezione scuola elementare – e per percorsi formativi specifici che siano funzionali al conseguimento degli obiettivi posti dall’ordinamento scolastico provinciale”.

La successiva L.p. n. 4 del 2004 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006) ha aggiunto alla L.p. n. 12 del 1998, art. 20, il comma 5, secondo il quale: “Fino all’approvazione della legge provinciale di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 6, convertito in legge con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali e l’attribuzione del relativo punteggio, trovano applicazione le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale, valutando i servizi di cui al punto B. 3), lettera h), della tabella prevista dal predetto D.L., art. 1, comma 1, in misura doppia esclusivamente quelli prestati negli istituti penitenziari”.

6.7. Come si rileva dalla descritta sequenza, la provincia autonoma di Bolzano ha, dunque, pienamente esercitato la facoltà riconosciutale dal D.L. n. 97 del 2004, art. 2, comma 6, sin da quello stesso anno, irrilevante essendo, ai fini che qui interessano (v. infra), che per taluni aspetti oggetto di autonoma disciplina si siano richiamati i criteri di cui alla legislazione nazionale.

6.8. Gli interventi legislativi provinciali sono proseguiti nel tempo ed infatti con la L.p. n. 2 del 2008 si sono inseriti, dopo la L.p. n. 24 del 1996, art. 12 (modificata rispetto alla sua iniziale portata), gli artt. 12-bis (Formazione delle graduatorie), 12-ter (Tabella di valutazione dei titoli), 12-quater (Programma di collocamento e scambio di docenti) e 12-quinquies (Mobilità del personale docente).

Ancora con la successiva L.p. n. 1 del 2015, dopo il comma 1 della L.p. n. 24 del 1996, art. 12, e successive modifiche, sono stati inseriti i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, il comma 1-bis ha previsto che: “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate: a) le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli artt. 12-bis e 12-ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio; b) a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli artt. 12-bis e 12-ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’art. 12-bis, comma 1, lett. b), b-bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali (…)”.

6.9. Alla suddetta potestà legislativa concorrente (come detto, compiutamente esercitata) fa riferimento la stessa L. n. 107 del 2015, che, all’art. 1, comma 77, riconosce specialità alle procedure di assunzione da attuare nella provincia di Bolzano prevedendo che: “Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali”. Anche se si tratta di norma dettata in tema “organico dell’autonomia” (di cui al precedente comma 76), essa è comunque significativa della distinzione riservata agli ordinamenti scolastici relativi alle province autonome e, dunque, utile indice interpretativo.

In questo contesto si inserisce anche la previsione della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 211, sopra ricordata.

In modo del tutto coerente con tale prevista potestà legislativa e nel rispetto quindi della particolare autonomia riconosciuta, nella materia, alla provincia di Bolzano nella determinazione dei propri organici, la Tabella 1 allegata alla suddetta L. n. 107 del 2015, non ha inserito tale provincia tra quelle destinatarie della distribuzione di ulteriori posti di potenziamento dell’organico nel piano di assunzione.

6.10. Quanto all’aspetto più specifico della gestione delle graduatorie della provincia di Bolzano, che qui specificamente rileva, si evidenzia che la sopra indicata L.p. n. 1 del 2015, nel disciplinare le suddette graduatorie, rispetto alla precedente normativa provinciale – che contemplava i medesimi criteri di aggiornamento e di valutazione del punteggio già adottati per le diverse graduatorie ad esaurimento in ambito nazionale” ha previsto l’aggiornamento delle graduatorie della provincia di Bolzano su cadenza annuale (v. L.p. n. 1 del 2015, art. 1, comma 9: “9. L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale”) anziché triennale a decorrere dall’a.s. 2015/2016.

Ciò conferma la distinzione e l’autonomia delle rispettive graduatorie e dei diversi ordinamenti di valutazione e di progressione in graduatoria.

Altro elemento di disomogeneità è dato dall’inserimento nelle nuove graduatorie provinciali di cui alla L.p. n. 1 del 2015, comma 1-bis, lett. b), anche degli insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, e che abbiano prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2013/2014 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, nelle scuole primarie ed abbiano superato un corso-concorso selettivo di formazione, inserimento, questo, assolutamente precluso per le GAE in ambito nazionale.

Dunque, sul piano normativo vi è un’evidente diversità di situazioni e posizioni.

Ne deriva una disomogeneità degli ordinamenti quale naturale corollario dell’autonomia attribuita alla provincia autonoma in materia scolastica dal D.P.R. n. 89 del 1983, come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 434 del 1996, ribadita dalla L. 107 del 2015 che, pur con la previsione della norma di chiusura di cui all’art. 1, comma 211, resta ferma e determina una incomparabilità delle situazioni soggettive tra gli insegnanti presenti nelle rispettive graduatorie nazionali e provinciali.

6.11. Si consideri, del resto, che in caso di trasposizione dalla graduatoria di provinciale di Bolzano ad altra provinciale in ambito nazionale, i punteggi comprenderebbero la valutazione di maggiori titoli culturali e di servizio in quanto, come evidenziato, aggiornati con cadenza annuale e determinerebbero un vantaggio rispetto ai colleghi delle GAE nazionali i quali vedono invece i propri punteggi, per scelta legislativa, cristallizzati al momento dell’emanazione del D.M. n. 235 del 2014 e, dunque, a conclusione dell’a.s. 2013/2014.

Tanto evidenzia già l’incomparabilità della posizione degli odierni ricorrenti, appartenenti alle graduatorie provinciali di Bolzano, rispetto ai loro colleghi delle graduatorie nazionali cui si riferisce il piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 96, sopra riportato.

6.12. Ne’ rileva che, come assumono i ricorrenti, il suddetto aggiornamento annuale non sia stato di ostacolo a trasferimenti da e verso la provincia: si tratta di vicenda del tutto diversa e oggetto di apposite intese.

Infatti, mentre non è contenuta alcuna espressa disposizione nella L. n. 107 del 2015, sulla comunicabilità dei ruoli, diversamente è stato disposto dal D.P.R. n. 89 del 1983, art. 12, comma 9, che, con riferimento alla disciplina dello stato giuridico dello stato giuridico del personale ed ai fini di una migliore utilizzazione dello stesso e di una più efficace organizzazione della scuola, ha previsto la possibilità che la provincia autonoma definisca, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale.

6.13. Dal riferimento operato dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 96, alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c), e successive modificazioni (che disciplina la trasformazione delle graduatorie nazionali in graduatorie ad esaurimento) e dall’aggiornamento delle graduatoria ad esaurimento avvenuto “per il triennio 2014-2017”, si evince che il legislatore ha inteso riservare il piano di assunzione esclusivamente agli appartenenti a tali graduatorie nazionali, destinatari di una disciplina omogenea, mentre per gli appartenenti alle graduatorie provinciali di Bolzano i relativi enti provvedono separatamente in base alla loro speciale autonomia.

6.14. Non si pone, quindi, un problema di interpretazione “costituzionalmente orientata” nel senso prospettato dai ricorrenti, dovendo piuttosto privilegiarsi una interpretazione conforme ai rapporti tra legislazione statale e legislazione delle province autonome (rapporti che non possono essere forzati sol perché, all’epoca dei fatti per cui è causa, non era stato previsto alcun piano di stabilizzazione dalla provincia di Bolzano).

Ne’ i ricorrenti possono lamentare un’ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto di essere esclusi dalla stabilizzazione statale.

Il piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107 del 2015 era articolato in tre fasi A, B e C e presupponeva la partecipazione degli aspiranti alla propedeutica fase “zero” ossia la fase provinciale a normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399. Anche in tale norma si fa riferimento alle graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzioni in ruolo poi trasformate in graduatore ad esaurimento.

La scelta legislativa di limitare la campagna straordinaria statale di assunzioni ai soli iscritti alle GAE nazionali si inquadra pienamente nel sistema della potestà legislativa concorrente di cui si è detto.

Che questa fosse l’intenzione del legislatore statale si evince anche dai lavori preparatori che, pur avendo un valore interpretativo meramente sussidiario, possono fornire elementi utili ai fini dell’individuazione del significato precettivo di determinate disposizioni normative e della ratio che le giustifica.

Dai lavori preparatori emerge che era stata presentata la proposta di emendamento della norma dei disegno di L. n. 1234 prevedente il piano straordinario di assunzioni (art. 10) da parte dei deputati Palermo, Zeller, Fravezzi, Lanieci, Panizza e Battista n. 10.353 del seguente tenore: “Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente: “18-bis. Al piano straordinario di assunzioni partecipano parimenti gli iscritti nelle graduatorie provinciali della Regione autonoma della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli iscritti in tali graduatorie che residuano dal piano di assunzioni della provincia di appartenenza, sono assunti sui posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. A tal fine, presentano apposita domanda di assunzione a tempo indeterminato ed esprimono l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali nazionali secondo le modalità e le fasi stabilite precedentemente nel presente articolo””. Analoghi emendamenti – tutti basati sul presupposto che proposta di legge, come poi trasfusa nella versione attuale della L. n. 107 del 2015, non consentiva, in particolare, la partecipazione degli insegnanti delle graduatorie provinciali delle province autonome di Treno e Bolzano – sono stati presentati dal deputato Gotor (emendamento 10.150) e dai deputati (Bossio, Censore, Battaglia e Stumpo (emendamenti 6.10 e 8.49). Il testo della legge approvata in prima lettura al Senato si componeva di 26 articoli. Nel passaggio alla Camera tutte le modifiche proposte sono state portate in votazione sotto forma di un maxi-emendamento di un solo articolo (art. 1) comprendente 212 commi. Il testo ha mantenuto tale forma nella seconda e definitiva approvazione da parte del Senato. In particolare, l’art. 1, comma 96, quanto al piano straordinario di assunzione, ha inserito la stessa previsione di cui al disegno di legge e rispetto alla quale erano stati presentati gli emendamenti, tutti non approvati.

6.15. Peraltro, i ricorrenti hanno scelto di transitare liberamente presso le graduatorie provinciali di Bolzano, ben consapevoli della specialità dell’ordinamento locale e del fatto che in tal modo avrebbero potuto beneficiare del miglior trattamento sia in termini economici sia di punteggio previsto dalla speciale normativa provinciale, e ciò senza avvalersi della possibilità che era stata loro riconosciuta, in sede dell’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento nazionali, del trasferimento nelle stesse.

7. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.

8. La novità e complessità delle questioni trattate consiglia di compensare le spese tra le parti.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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