Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.5245 del 17/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23263-2016 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’ e LOREDANA DI SALVO, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

KSM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1104/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/10/2015 R.G.N. 14/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1104 del 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che, annullata la cartella esattoriale opposta dall’attuale ricorrente, per premi dovuti all’INAIL, aveva ritenuto legittima la riclassificazione operata dall’INAIL, con decorrenza 1 agosto 2005, con condanna al pagamento, soltanto da tale data, dei contributi iscritti a ruolo.

2. La Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile il gravame svolto dall’INAIL sull’assunto che l’INAIL, impugnando la sentenza di primo grado, avesse modificato le proprie difese introducendo un fatto costitutivo nuovo: i provvedimenti di riclassificazione emessi, rispettivamente, in data 4 e 6 giugno 2005 non sarebbero scaturiti dall’accertamento di un’errata classificazione delle attività svolte da KSM sibbene dall’eliminazione dell’applicazione dei tassi medi ponderati.

3. Per la Corte territoriale la critica investiva la decisione impugnata per avere applicato, alla specie, il disposto dell’art. 16 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi anziché il menzionato D.M. 12 dicembre 2000, art. 11.

4. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la s.p.a. KSM.

5. L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo l’INAIL lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., e assume che, fin dal giudizio di primo grado e così in appello, aveva sostenuto che negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 la società controricorrente aveva dichiarato l’assenza di personale soggetto alla voce di Tariffa 0714, indicando nelle relative dichiarazioni delle retribuzioni le intere retribuzioni annualmente corrisposte al proprio personale dipendente nella voce 0712 (v. 100% dei salari sulla voce 0712 e 0% sulla voce 0714) ed aveva sostenuto, costituendosi in giudizio e in sede di appello, che la variazione della classificazione decorreva dalla data di denuncia di variazione della lavorazione.

7. Il motivo è fondato.

8. Dando conto, in sintesi, dei motivi di appello, la sentenza impugnata afferma che INAIL contestava l’applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 16, in luogo dell’art. 11.

9. Ne risulta che INAIL, con il gravame, ha contestato la decorrenza del provvedimento riclassificativo accertata dal Tribunale, affermando che la riclassificazione era dovuta alle denunce della lavorazione assicurata, presentate dalla società nel periodo 2000/2004, e non a rettifica d’ufficio.

10. L’INAIL, dunque, non ha introdotto in appello fatti nuovi rispetto a quelli già fatti valere nel corso del giudizio ma ha contestato che il Tribunale, ritenuto giustificato il provvedimento di riclassificazione “dall’espressa volontà di KSM che nel gennaio 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ha dichiarato l’assenza di personale soggetto alla voce di tariffa 0714, indicando, nella richiesta di dichiarazione delle retribuzioni, le intere retribuzioni annualmente corrisposte al proprio personale dipendente nella voce 0712”, lo abbia dichiarato efficace solo a far data dal 1 agosto 2005.

11. Ne’, d’altro canto, l’argomento “dell’eliminazione dei tassi medi ponderati”, cui la Corte ha attribuito rilevanza decisiva, integra gli estremi di un “fatto storico” costitutivo, trattandosi, piuttosto, di una questione attinente le modalità di calcolo del premio nel caso di lavorazioni complesse, che non immuta i fatti rilevanti per la decisione della presente causa.

12. Fondato è anche il secondo motivo con il quale l’INAIL lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 16, 11 e 6.

13. Non è contestato, in giudizio, che la Società abbia presentato, nel periodo 2000/2004, denunce per lavorazione ascritta alla voce di tariffa 0712 (dalle quali sono dipesi i provvedimenti di variazione adottati dall’INAIL, nel luglio del 2005) con riferimento alla variazione dell’attività assicurata – nel cui novero vanno ascritte, fra le altre, cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio – tale da determinare una variazione della classificazione.

14. A mente del D.M. cit., art. 11, comma 4, nel caso di variazione della lavorazione denunciata dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, che, fermo l’inquadramento, comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, I’INAIL provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni, e la relativa tassazione, con decorrenza dalla data della variazione stessa, non dalla data del provvedimento dell’INAIL, ferma la prescrittibilità dei premi nel termine quinquennale.

15. Non si verte, pertanto, nella fattispecie prevista dal D.M. cit., art. 16, che disciplina il caso in cui l’INAIL si avveda di una classificazione erronea, qual è quella che avviene per un’errata valutazione e/o rappresentazione dei fatti, e quale non è la classificazione che dipenda dalla non ancora avvenuta presa d’atto, da parte dell’INAIL, della denuncia di variazione dell’attività del datore di lavoro.

16. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello designata in dispositivo perché proceda a nuovo esame, alla stregua di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472