Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5248 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7689-2016 proposto da:

K.M., già titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO DE LELLIS 15, presso lo studio dell’avvocato MARIA PARROTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LINDA TRIPODI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 783/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2015 R.G.N. 1683/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO

che:

K.M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio depositata il 9 maggio 2012 che, con riguardo a due verbali di accertamento della Direzione provinciale del lavoro di Varese del 2010 e 2011 aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione con compensazione delle spese del giudizio;

con sentenza del 28/09/2015 la Corte d’appello di Milano dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Direzione Provinciale del Lavoro di Varese confermando la statuizione di primo grado sulle spese;

avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione K.M., affidandolo a quattro motivi;

la Direzione Provinciale del Lavoro di Varese è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente rilevato come il difensore del ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta talché deve ritenersi l’intervenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;

deve, quindi, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;

nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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