Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5255 del 17/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5371-2021 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Acacie 23 Centro CAF, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Di Genio, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Amato, Marco Carolillo;

– ricorrenti –

E contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 25/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 25.1.2021, in sede di rinvio, accolse l’opposizione dell’Avv. A.T., avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di M.A., ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

– per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale compensò le spese di lite con il Ministero della Giustizia, che era rimasto contumace;

– avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’Avv. A.T. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’apparente motivazione, per non avere il Tribunale condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione la sua mancata costituzione in giudizio;

– il motivo è fondato.

– ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare;

– nel caso di specie, il Ministero era soccombente e non è consentita la compensazione delle spese del giudizio in ragione della mera contumacia del soccombente;

– questa Suprema Corte ha già statuito che la mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti – principio che si applica evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.- non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632; Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n. 7072);

– il ricorso va, pertanto, accolto;

– l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472