Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5256 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6155-2021 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 144, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIUSEPPE PITITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI NASO;

– ricorrenti –

E contro

HOTEL VILLA LUCA DI D.G.I. & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1435/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/03/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla società Hotel Villa Luca snc nei confronti di C.A., con la quale l’attrice chiese la risoluzione del contratto di prestazione d’opera avente ad oggetto la riparazione di un impianto di refrigerazione, per inadempimento del convenuto, con conseguente restituzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni;

– il Tribunale di Montepulciano accolse la domanda; la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello del C., rigettò la domanda di risoluzione del contratto, in quanto accertò che, dopo la CTU, i vizi dei macchinari erano stati eliminati, sia pur con molto ritardo ed a seguito dell’intervento del perito nominato dal Tribunale;

– per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di Appello condannò il C. alle spese del giudizio di primo grado, compensando le spese del giudizio d’appello;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il C. sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’Hotel Villa Luca;

– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del ricorso.

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per violazione del principio della soccombenza, in quanto il Tribunale, nonostante avesse rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta dall’Hotel Villa Luca, avrebbe poi erroneamente posto le spese di lite del primo grado a carico della parte vittoriosa;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito compensato le spese di lite del giudizio d’appello senza spiegare le ragioni giustificative e senza che ricorresse la soccombenza del C.;

– i motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente sono fondati;

– in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile sez. VI, 24/01/2017, n. 1775):

– nel caso di specie, il giudice d’appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado in senso favorevole al ricorrente, nel senso del rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta nei suoi confronti, lo ha però condannato alle spese del giudizio di primo grado in violazione del principio della soccombenza;

– quanto alle spese del giudizio d’appello, le stesse sono state compensate senza motivazione dalla Corte territoriale, nonostante il C. fosse risultato vittorioso;

– il ricorso per cassazione va, pertanto accolto;

– la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

– ritiene il Collegio che, in ragione dell’esito del giudizio, considerato che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto è stato giustificato dal fatto che, durante il giudizio e dopo la CTU esperita in primo grado, il convenuto ha provveduto – sia pure con molto ritardo – ad eliminare i vizi dei macchinari, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dei gradi di merito

– per le medesime ragioni, le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulle spese e, decidendo nel merito, compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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