Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5262 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Patti, con provvedimento del 24.4.2021, nel giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Novara di Sicilia, sul gravame proposto dalla PREFETTURA DI MESSINA nei confronti di D.D.S.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

viste le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dall’opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da D.D.S. nei confronti della Prefettura di Messina innanzi al Giudice di Pace di Novara di Sicilia;

– il Tribunale di Messina, in sede di appello, accolse l’eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Patti;

– il Tribunale di Patti ha proposto d’ufficio regolamento di competenza, sul presupposto che l’Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia si trova nel circondario del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

RITENUTO

che:

– l’Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia si trova nel circondario del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

– va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto innanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge;

– non deve provvedersi sulle spese del giudizio di regolamento, in quanto la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promovibile ai sensi dell’art. 45 c.p.c., non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale, restano nella posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse eventualmente sostenute nella fase medesima (Cassazione civile sez. H, 02/09/2004, n. 17657).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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