Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5263 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3326-2021 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in Roma, P.le Roberto D’Ardigò 42, presso lo studio dell’avvocato Roberto Bragaglia, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 36, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Mario Vavalà, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

E contro

O.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5293/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– P.C., assumendo di essere proprietaria dell’appartamento e del sovrastante sottotetto, citò in giudizio il Condominio “*****” e O.R., per chiedere la rimozione delle opere realizzate nel sottotetto dall’ O., proprietario dell’appartamento adiacente a quello dell’attrice;

– secondo la prospettazione dell’attrice, l’ On. aveva realizzato un’apertura nella parete confinante con il sottotetto e si era appropriato di una porzione di esso, realizzando due ripostigli;

– la domanda venne rigettata in primo grado e la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello di Roma, la quale accertò che il titolo d’acquisto dell’appartamento della P. non comprendeva anche il sottotetto, ragione per la quale, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il sottotetto aveva natura condominiale;

– poiché dalle risultanze della CTU era emerso che il sottotetto non aveva solamente la funzione di isolare l’appartamento sottostante dagli agenti atmosferici, era certamente consentito un utilizzo autonomo da parte dei condomini, ai sensi dell’art. 1102 c.p.c.;

– per la cassazione del decreto ha proposto ricorso P.C. sulla base di un unico motivo;

– hanno resistito con distinti controricorsi il Condominio “*****” e O.R.;

– in prossimità dell’udienza, P.C. e O.R. hanno depositato memorie illustrative.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito riconosciuto l’utilizzo autonomo del sottotetto nonostante si trattasse di un vano di dimensioni minime cui si poteva accedere soltanto distesi per terra, come accertato dal CTU; la ricorrente ribadisce che il sottotetto aveva originariamente una funzione isolante al servizio del condominio;

– la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando il sottotetto abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, la sua appartenenza va determinata in base al titolo. In mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio, essenziali per la sua esistenza (suolo, muri maestri, tetto, etc.) o necessarie all’uso comune (androne, scale, etc.) la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., n. 1, è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6143 del 30/03/2016; Cass. n. 24147; n. 8968/2002; n. 8468/2002; n. 6027/2000; n. 9788/1997);

– nel caso di specie, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la Corte distrettuale ha accertato che la P. non era proprietaria del sottotetto e che esso, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, era oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, dal momento che era stato utilizzato per il passaggio dei tubi, sicché deve applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., comma 1.

– inoltre, la realizzazione di due ripostigli era indice, secondo l’apprezzamento della Corte di merito dell’utilizzo autonomo del vano, che non aveva l’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, sì da escludere che potesse considerarsi pertinenza di tale appartamento;

– Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi in favore del Condominio ***** e in Euro 3000,00 per compensi in favore di O.R., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -2, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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